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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19833/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare del 22 giugno 2006 con cui i soci di una società di capitali promettevano di vendere alla controparte il 51% delle quote per euro 1.600.000. La società promissaria acquirente deduceva che i promittenti venditori avevano taciuto vincoli derivanti da contributi e finanziamenti regionali agevolati ottenuti dalla società partecipata: da un lato vincoli di destinazione dell’immobile utilizzato per l’attività sociale, dall’altro limiti alla trasferibilità delle quote e rischio di decadenza dai benefici in caso di cessione a soggetto privo dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa regionale. In primo grado venivano respinte le domande della promissaria acquirente di risoluzione/annullamento e accolta la riconvenzionale dei venditori, ritenuti legittimati a trattenere la caparra per recesso della controparte. In appello, invece, veniva dichiarata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei venditori, con condanna alla restituzione della caparra. I ricorrenti principali censuravano tale decisione per violazione degli artt. 1470, 1490 e 1497 c.c. e delle leggi regionali richiamate, sostenendo che l’oggetto della cessione fosse solo la partecipazione sociale, non i beni del patrimonio sociale, e che in ogni caso i vincoli non impedissero il trasferimento delle quote. La resistente proponeva ricorso incidentale sostenendo che la domanda di accertamento della legittimità del recesso e di pagamento del doppio della caparra fosse stata già proposta tempestivamente in primo grado e non fosse quindi nuova in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dei soci, ritenendo infondate le doglianze sulla qualificazione dell’oggetto della cessione e sulla rilevanza dei vincoli regionali: la Corte ha valorizzato la specifica garanzia di libera disponibilità delle quote, il richiamo al prezzo determinato anche in funzione della consistenza dell’unico immobile sociale, il nesso tra omissione informativa e diminuzione del valore della partecipazione, nonché il legittimo affidamento della promissaria acquirente. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società promissaria acquirente, rilevando che la domanda di accertamento dell’efficacia del recesso e di condanna al doppio della caparra era stata già formulata nell’atto di citazione di primo grado, sia pure in via subordinata, e quindi non poteva essere qualificata come domanda nuova o tardiva in appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla vendita; la Corte ribadisce che nella cessione di quote l’oggetto immediato è la partecipazione sociale, non i beni del patrimonio sociale

  • art. 1490 c.c.

    evocato per sostenere la tutela contro i vizi; la Corte nega l’applicazione automatica ai beni del patrimonio sociale in assenza di specifiche garanzie sul contenuto della partecipazione

  • art. 1497 c.c.

    ritenuto applicabile quando la mancanza di qualità del bene ceduto o la difformità incidano sul valore e sulle qualità essenziali della partecipazione, specie in presenza di specifiche garanzie contrattuali e di omissione informativa

  • art. 1376 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il trasferimento della quota si perfeziona per consenso; la Corte osserva che ciò non esclude la rilevanza dei vincoli e delle autorizzazioni richieste dalla normativa regionale ai fini della trasferibilità effettiva

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    la domanda di accertamento del recesso e di pagamento del doppio della caparra era stata proposta già in citazione, quindi non era domanda nuova

  • art. 2932 c.c.

    la promissaria acquirente aveva inizialmente rinunciato alla domanda di esecuzione in forma specifica con riduzione del prezzo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per la violazione di legge processuale e sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per il vizio processuale relativo alla pretesa tardività della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte esclude la censura, poiché la circostanza dedotta era stata già considerata dalla sentenza impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per il deposito della memoria

Massime di principio

  • Nella cessione di quote o azioni di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale; la consistenza del patrimonio sociale rileva solo in via mediata e, di regola, giustifica rimedi contrattuali solo se il cedente abbia assunto specifiche garanzie sul valore o sulle caratteristiche del patrimonio o della partecipazione.
  • La disciplina della mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. può operare anche nella cessione di partecipazioni quando le caratteristiche del patrimonio sociale, taciute o non conformi a quanto rappresentato, incidano in modo apprezzabile sul valore della partecipazione o ne frustino l’utilità economico-funzionale attesa dall’acquirente.
  • La specifica garanzia contrattuale di "libera disponibilità" della quota amplia la responsabilità del cedente se la partecipazione sia in realtà soggetta a vincoli o autorizzazioni non dichiarati, tali da incidere sulla trasferibilità o sulla stabilità economica dell’investimento.
  • Il canone di buona fede nelle trattative e nell’esecuzione del contratto impone di informare la controparte di vincoli, decadenze e limiti alla trasferibilità conosciuti o conoscibili, quando essi siano determinanti per la valutazione economica della partecipazione.
  • In appello non può qualificarsi come domanda nuova quella che, pur formulata in via subordinata o alternativa già nell’atto introduttivo di primo grado, venga poi riproposta e sviluppata nelle difese successive; la tardività va esclusa quando la pretesa risulti già introdotta nel thema decidendum di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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