Cassazione Penale, Sentenza n. 22526/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la determinazione della pena effettuata dal giudice del rinvio. In particolare: Maurizio Peverello deduce violazione e insufficiente motivazione in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., contestando la mancata valutazione motivata di tutti i criteri per la dosimetria; Armando Eros Piramide e Giovanni Ivan Piramide censurano la motivazione della pena e l'apparente errore nella indicazione del range edittale applicabile, sostenendo che non è chiaro come la riduzione sia stata operata (sul reato base o su un'ipotesi circostanziata) e che ciò abbia inciso sulla nuova parametrizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente motivato la nuova determinazione della pena, richiamando la gravità della condotta, i precedenti e valutando, anche se sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ha inoltre precisato che l'errata indicazione testuale del range edittale non ha inciso sul risultato decisorio, posto che la pena è stata autonomanente parametrata nel corretto ambito edittale e motivata sulla base dell'"organizzazione" e dei curricula criminali degli imputati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
applicazione al delitto tentato
Va determinata prima la cornice edittale del reato consumato e poi, applicando l'art. 56, la cornice relativa al tentativo; la pena concreta va commisurata entro quest'ultima cornice
concorso di persone nel reato
I fatti sono stati valutati in concorso tra gli imputati ai fini della responsabilità e della determinazione della pena
Natura del reato base (tentato furto) da cui partire per la misura della pena
Sono state ritenute aggravanti per avere commesso il fatto tramite mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede, incidendo sulla cornice edittale
circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche erano state concesse in primo grado con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti; la Corte ha sancito che l'esclusione delle attenuanti in appello, quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato, può integrare vizio di reformatio in peius e giustificare annullamento e rinvio
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
nullità per violazione di legge processuale
Utilizzato dalla Corte per inquadrare la doglianza relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius quando in appello si peggiori la situazione dell'imputato che ha impugnato da solo
criteri per la determinazione della pena
Il giudice deve esercitare discrezionalità nella dosimetria delle pena enunciando, anche sinteticamente, la valutazione di uno o più criteri indicati dall'art. 133; una motivazione sintetica è sufficiente purché non sia illogica o arbitraria
Richiamato nel ricorso per la valutazione della personalità dell'imputato e dei criteri di commisurazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificità
Massime di principio
- Se l'appello è proposto dal solo imputato il giudice d'appello non può peggiorare la sua posizione (divieto di reformatio in peius); l'esclusione delle attenuanti con ciò già riconosciute in primo grado può portare ad annullamento per violazione processuale
- Nella determinazione della pena il giudice di merito esercita un'ampia discrezionalità: è sufficiente una motivazione anche sintetica che dia conto dell'applicazione di uno o più criteri dell'art. 133 cod. pen.; l'esame di legittimità verifica solo la non arbitrarietà e la logicità della motivazione
- Per i reati tentati aggravati occorre individuare prima la cornice edittale del reato base, poi applicare l'art. 56 per il tentativo e calcolare gli aumenti per le aggravanti; la pena concreta va commisurata all'interno della cornice così ottenuta
- Un lapsus formale (es. indicazione testuale errata del range edittale) non è decisivo se il giudice ha poi operato una autonoma e logicamente motivata ricalibrazione della pena nel corretto ambito edittale
- Le impugnazioni che rimproverano genericamente la mancata valutazione degli articoli 133/133-bis sono destinate a fallire se non indicano con precisione quale criterio non sia stato valutato e in quale modo ciò abbia determinato arbitrarietà
- La presenza di precedenti e il profilo organizzativo dell'azione criminosa sono elementi rilevanti e legittimi per giustificare aggravazioni della pena, purché esplicitamente richiamati e motivati dal giudice
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