Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. che aveva acquistato, all'interno dell'istituto penitenziario, un quotidiano nazionale nel quale era presente una fotografia di Salvatore Riina inserita in una vignetta satirica relativa a un articolo sulla guerra nella ex Jugoslavia. Il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento del quotidiano; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha annullato/ritenuto illegittimo il trattenimento, ritenendo insussistente un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che, per i detenuti in regime speciale, possono essere limitati anche contenuti leciti quando sussista un pericolo anche solo potenziale o indiretto, e che la vignetta poteva essere strumentalizzata per veicolare messaggi criptici all'esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha valorizzato il fatto che il giornale era stato acquistato all'interno dell'istituto, che il ricorrente non aveva allegato circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare un pericolo attuale derivante da quel singolo quotidiano, e che la motivazione del Tribunale di sorveglianza era logica e coerente nel rilevare che l'immagine del defunto capo mafioso era inserita in una vignetta satirica riferita a un tema estraneo alla criminalità organizzata e non risultava idonea, nel caso concreto, a veicolare messaggi criptici o strategie all'esterno. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul fatto che le restrizioni in regime 41-bis incidono sulle modalità di acquisizione delle pubblicazioni, non sulla libertà di informazione in sé, e che la normativa secondaria deve restare attuativa e non introdurre limitazioni inutili o sostanzialmente censoree. Nessuna condanna alle spese è stata applicata al Ministero, trattandosi di parte pubblica.
Norme richiamate
regime ex art. 41-bis Ord. pen.
il regime speciale consente restrizioni rafforzate, ma tali limiti devono essere giustificati da esigenze concrete di sicurezza e non possono tradursi in una censura generalizzata dei contenuti leciti
forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter Ord.Pen.
il divieto di ricevere o spedire libri e riviste dall'esterno può essere adottato nei singoli casi con i presupposti di legge, restando fermo il controllo dell'autorità giudiziaria
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione
art. 21 Cost.
la tutela del diritto a conoscere le manifestazioni di pensiero non consente una censura amministrativa sui testi scelti dal detenuto, purché le modalità di acquisizione rispettino le esigenze del regime
art. 33 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità delle restrizioni all'accesso alle pubblicazioni
art. 34 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità delle restrizioni all'accesso alle pubblicazioni
art. 18, sesto comma, ord. pen.
riconosce la facoltà del detenuto di scegliere i testi con cui informarsi, senza censura dell'autorità amministrativa
non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese perché il ricorso era proposto da parte pubblica
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso
Massime di principio
- Nel regime ex art. 41-bis Ord. pen. le restrizioni su libri, giornali e riviste possono riguardare anche contenuti in sé leciti, ma solo in quanto funzionali a prevenire concrete e non meramente astratte possibilità di collegamenti illeciti con l'esterno o di pregiudizio all'ordine interno dell'istituto.
- La mera astratta possibilità che un contenuto informativo sia strumentalizzato non basta a giustificare il trattenimento o il divieto di circolazione di una pubblicazione: occorre una motivazione specifica, concreta e riferita al caso singolo.
- Le limitazioni alle pubblicazioni per i detenuti in regime speciale devono incidere sulle modalità di acquisizione e controllo del materiale, non trasformarsi in una censura sostanziale del diritto a informarsi e a scegliere liberamente i testi.
- La normativa secondaria dell'amministrazione penitenziaria deve restare attuativa della disciplina primaria e non può introdurre divieti inutili o eccedenti rispetto allo scopo di sicurezza perseguito.
- In sede di legittimità, censure che mirano a sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito non sono idonee a scardinare una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
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