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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. che aveva acquistato, all'interno dell'istituto penitenziario, un quotidiano nazionale nel quale era presente una fotografia di Salvatore Riina inserita in una vignetta satirica relativa a un articolo sulla guerra nella ex Jugoslavia. Il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento del quotidiano; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha annullato/ritenuto illegittimo il trattenimento, ritenendo insussistente un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che, per i detenuti in regime speciale, possono essere limitati anche contenuti leciti quando sussista un pericolo anche solo potenziale o indiretto, e che la vignetta poteva essere strumentalizzata per veicolare messaggi criptici all'esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha valorizzato il fatto che il giornale era stato acquistato all'interno dell'istituto, che il ricorrente non aveva allegato circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare un pericolo attuale derivante da quel singolo quotidiano, e che la motivazione del Tribunale di sorveglianza era logica e coerente nel rilevare che l'immagine del defunto capo mafioso era inserita in una vignetta satirica riferita a un tema estraneo alla criminalità organizzata e non risultava idonea, nel caso concreto, a veicolare messaggi criptici o strategie all'esterno. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul fatto che le restrizioni in regime 41-bis incidono sulle modalità di acquisizione delle pubblicazioni, non sulla libertà di informazione in sé, e che la normativa secondaria deve restare attuativa e non introdurre limitazioni inutili o sostanzialmente censoree. Nessuna condanna alle spese è stata applicata al Ministero, trattandosi di parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    regime ex art. 41-bis Ord. pen.

    il regime speciale consente restrizioni rafforzate, ma tali limiti devono essere giustificati da esigenze concrete di sicurezza e non possono tradursi in una censura generalizzata dei contenuti leciti

  • art. 18-ter Ord. pen.

    forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter Ord.Pen.

    il divieto di ricevere o spedire libri e riviste dall'esterno può essere adottato nei singoli casi con i presupposti di legge, restando fermo il controllo dell'autorità giudiziaria

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    il ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 21 Cost.

    la tutela del diritto a conoscere le manifestazioni di pensiero non consente una censura amministrativa sui testi scelti dal detenuto, purché le modalità di acquisizione rispettino le esigenze del regime

  • art. 33 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità delle restrizioni all'accesso alle pubblicazioni

  • art. 34 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità delle restrizioni all'accesso alle pubblicazioni

  • art. 18, sesto comma, ord. pen.

    riconosce la facoltà del detenuto di scegliere i testi con cui informarsi, senza censura dell'autorità amministrativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese perché il ricorso era proposto da parte pubblica

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso

Massime di principio

  • Nel regime ex art. 41-bis Ord. pen. le restrizioni su libri, giornali e riviste possono riguardare anche contenuti in sé leciti, ma solo in quanto funzionali a prevenire concrete e non meramente astratte possibilità di collegamenti illeciti con l'esterno o di pregiudizio all'ordine interno dell'istituto.
  • La mera astratta possibilità che un contenuto informativo sia strumentalizzato non basta a giustificare il trattenimento o il divieto di circolazione di una pubblicazione: occorre una motivazione specifica, concreta e riferita al caso singolo.
  • Le limitazioni alle pubblicazioni per i detenuti in regime speciale devono incidere sulle modalità di acquisizione e controllo del materiale, non trasformarsi in una censura sostanziale del diritto a informarsi e a scegliere liberamente i testi.
  • La normativa secondaria dell'amministrazione penitenziaria deve restare attuativa della disciplina primaria e non può introdurre divieti inutili o eccedenti rispetto allo scopo di sicurezza perseguito.
  • In sede di legittimità, censure che mirano a sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito non sono idonee a scardinare una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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