Sentenza del 13/11/2019 n. 29382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell’imposta di registro proporzionale versata per due contratti di transazione relativi a fideiussioni. Sosteneva che le transazioni non avessero natura novativa e che, ai sensi degli articoli 20 e 29 del D.P.R. n. 131/1986, dovesse applicarsi l’imposta in misura fissa, poiché gli obblighi di pagamento sarebbero derivati dai rapporti originari e non dagli accordi transattivi. Contestava inoltre la motivazione della CTR sull’applicazione dell’imposta proporzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la legittimità del diniego di rimborso. Ha ritenuto che i due accordi fossero vere transazioni ai sensi dell’articolo 1965 c.c. e che da ciascuna transazione derivassero specifici obblighi di pagamento, rispettivamente di 95.000 euro e 880.000 euro, in cambio della rinuncia dei creditori al maggior credito e alle procedure esecutive. In base all’articolo 29 del D.P.R. n. 131/1986, tali obblighi giustificano l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale; l’imposta fissa si applica soltanto quando dalla transazione non derivano obblighi di pagamento. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Gli accordi esaminati sono stati qualificati come transazioni tipiche, poiché componevano una controversia mediante reciproche concessioni: pagamento di una somma da parte della debitrice e rinuncia dei creditori al maggior credito e alle azioni esecutive.
Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tener conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione.
L’imposta proporzionale è dovuta quando la transazione genera un obbligo di pagamento, anche se tale pagamento è collegato a rapporti o debiti preesistenti. L’imposta fissa è prevista solo quando dalla transazione non deriva alcun obbligo di pagamento.
Ai fini dell’imposta di registro rilevano gli effetti giuridici dell’atto da registrare. Nel caso concreto, l’effetto giuridico rilevante era la nascita dell’obbligo di pagamento previsto dagli accordi transattivi, non la mera origine economica o negoziale del debito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura relativa all’omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta infondata, poiché la CTR aveva individuato adeguatamente il presupposto dell’imposta proporzionale nell’obbligo di pagamento derivante dalle transazioni.
Massime di principio
- Per determinare l’imposta di registro su una transazione occorre esaminare gli effetti giuridici dell’accordo e, in particolare, verificare se esso generi un obbligo di pagamento.
- La circostanza che il pagamento transattivo sia riferito a un debito o a un rapporto precedente non esclude l’imposta proporzionale: è sufficiente che l’obbligo sia previsto o regolato dalla transazione.
- L’imposta di registro in misura fissa costituisce l’eccezione e si applica soltanto quando la transazione non comporta alcun obbligo di pagamento.
- La qualificazione dell’accordo come novativo o non novativo può essere irrilevante ai fini dell’imposta quando la transazione, comunque strutturata, produce direttamente un obbligo di pagamento.
- Per contestare l’imposta è quindi necessario dimostrare non soltanto l’assenza di trasferimenti di proprietà o diritti reali, ma soprattutto l’assenza di obblighi di pagamento derivanti dall’accordo transattivo.
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