Cassazione Penale, Sentenza n. 39570/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari che, accogliendo l'appello del P.G., ha riformato integralmente il proscioglimento pronunciato in primo grado (dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 624bis c.p.), riqualificando il fatto in rapina ex art. 628, comma 2, c.p., ravvisando la recidiva e condannando l'imputato. Le censure del difensore riguardano principalmente: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (non è stata escussa la denunciante ritenuta fonte dichiarativa decisiva) a fronte di una derubricazione e riforma in senso peggiorativo; 2) mancata motivazione e violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. per carente analisi degli elementi probatori (attribuibilità della sottrazione, nesso temporalità-minaccia, mancato rinvenimento della refurtiva); 3) vizio di interpretazione nell'applicazione dell'art. 628 comma 2 c.p. anziché furto in abitazione (contestata l'unicità dell'azione e la finalizzazione della minaccia); 4) erronea applicazione della recidiva qualificata ex art. 99 comma 4 c.p. senza adeguata verifica del nesso con il precedente; 5) insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena oltre il minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata resa senza istruttoria dibattimentale (il P.M. in udienza aveva riqualificato in furto in abitazione) e che la Corte d'appello, riformando in senso peggiorativo, si era limitata a recepire l'impugnazione del P.G. senza procedere alla rinnovazione dell'assunzione delle dichiarazioni della denunciante nonostante il loro rilievo nella nuova qualificazione. La Cassazione ha affermato l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti quando la diversa qualificazione del fatto, in senso peggiorativo, derivi da una valutazione difforme della prova dichiarativa ritenuta decisiva e ha sottolineato l'onere motivazionale rafforzato circa la recidiva. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio; le residue censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che sussiste l'obbligo di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa (escussione del dichiarante) quando la riforma della sentenza in senso peggiorativo si fonda sulla diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive; tale obbligo implica anche una motivazione rafforzata
Riferito come titolo originariamente contestato in primo grado (reato poi dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale). La Corte ricorda che la corretta qualificazione giuridica richiede ricostruzione fattuale completa
Norma applicata dalla Corte d'appello nella riforma in senso peggiorativo (rapina). La Cassazione rileva che la riqualificazione in rapina impone che il giudice ricostruisca la dinamica fattuale e verifichi il nesso temporale e finalità delle minacce rispetto alla sottrazione
art. 546, lett. e) cod.proc.pen.
Invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Cassazione rileva che la Corte d'appello si è limitata a recepire l'impugnazione senza un'analisi autonoma e motivata degli elementi probatori rilevanti, come richiesto dalla norma
La Corte sottolinea l'onere motivazionale rigoroso quando si applica la recidiva qualificata: il giudice deve indicare con precisione i presupposti costitutivi della circostanza e il rapporto tra precedenti e reato in esame
Massime di principio
- Se in appello viene riformulata la qualificazione del reato in senso peggiorativo e la decisione si fonda su dichiarazioni di terzi, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'assunzione delle dichiarazioni rilevanti (art. 603 c.p.p. comma 3-bis).
- L'adozione pedissequa delle ragioni dell'appello del P.G. senza autonoma e completa ricostruzione fattuale e valutazione probatoria è insufficiente: la Corte d'appello deve motivare esplicitamente il passaggio dalla precedente qualificazione a quella nuova.
- La riforma in senso peggiorativo impone una particolare attenzione al nesso temporale e intenzionale tra condotte (es. minaccia e sottrazione) quando si requalifica un furto in rapina; la mancanza di prova del nesso può rendere illegittima la riqualificazione.
- L'applicazione della recidiva qualificata richiede motivazione puntuale e verifica del rapporto fra precedenti e reato attuale; non è sufficiente l'affermazione generica della recidiva.
- Quando il giudizio di primo grado è stato formato senza piena istruttoria dibattimentale, la Corte d'appello non può limitarsi a mutare la qualificazione giuridica senza ricostruire i fatti e assumere le prove decisive.
- Il rigore motivazionale è rafforzato ogni volta che la decisione incide in senso peggiorativo sulla posizione dell'imputato: omissioni o formule di stile nella valutazione delle circostanze attenuanti o nella determinazione della pena possono essere motivo di cassazione.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente censurare la sentenza d'appello lamentando mancata rinnovazione della prova dichiarativa e carenza motivazionale ogniqualvolta la pronuncia si fondi su una diversa interpretazione delle dichiarazioni decisive.
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