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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33853/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza, che gli aveva negato la liberazione anticipata richiesta in relazione a due semestri di pena espiata dal 5 febbraio 2020 al 5 febbraio 2021. Il ricorso deduceva cumulativamente violazione di legge, in relazione all’art. 54 della legge n. 354 del 1975, e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente contestava la valutazione negativa della propria condotta. Il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il diniego sulla presenza di diverse sanzioni disciplinari e aveva ritenuto che tali trasgressioni evidenziassero, per l’intero periodo considerato, la mancata adesione all’opera di rieducazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano interamente attinenti al fatto, non si confrontavano con la motivazione dell’ordinanza impugnata ed erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua, logica, priva di contraddittorietà e immune da vizi giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e della condotta del condannato, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha reputato adeguata la valutazione delle sanzioni disciplinari quali elementi indicativi della mancata adesione all’opera di rieducazione, requisito rilevante per la liberazione anticipata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto già adeguatamente valutate dal giudice di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è configurabile quando la censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e mira soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La liberazione anticipata presuppone una valutazione positiva della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la presenza di diverse sanzioni disciplinari può essere valutata come elemento contrario a tale adesione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di liberazione anticipata, la valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione può fondarsi anche sulla condotta complessiva tenuta durante il periodo esaminato; la presenza di diverse sanzioni disciplinari può costituire elemento contrario al riconoscimento del beneficio.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e della condotta del condannato già adeguatamente apprezzati dal giudice di sorveglianza.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; sono inammissibili quelle meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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