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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26805/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) errata interpretazione dell'art. 185, comma 1 (disciplina delle terre e rocce da scavo) perché la Corte avrebbe sbagliato a ritenere che il riutilizzo del materiale non fosse avvenuto "nello stesso sito" (si contesta la nozione di "sito" adottata dal giudice); 2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, sostenendo che non sussisteva un vantaggio apprezzabile per l'ente (il presunto risparmio di spesa e l'accelerazione dell'attività sarebbero irrilevanti o inesistenti); 3) censura per il mancato adeguamento della sanzione alla mancata continuazione, in quanto la Corte aveva escluso la continuazione ma confermato la stessa misura sanzionatoria disposta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 185, comma 1, evidenziando che il requisito del riutilizzo "nello stesso sito" richiede che il materiale non fuoriesca da un'area unica, perimetrabile e determinata; lo spostamento con automezzi a un'area distinta (anche a 500 m) integra attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero) e dunque non rientra nella deroga. Sul secondo motivo ha confermato che il vantaggio per l'ente può essere anche minimo ma oggettivamente apprezzabile (risparmio di tempo e costi), valutazione che è di merito e non rivedibile in Cassazione: quindi sussiste l'interesse/vantaggio dell'ente e la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 5 e segg. d.lgs. 231/2001; la riduzione della sanzione ex art. 12, comma 1, lett. a) era stata correttamente applicata. Sul terzo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile/infondato: l'esclusione formale della continuazione già riportata in primo grado era stata rettificata e non ha comportato aumento della sanzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna dell'ente (60 quote di 103 euro ciascuna, con applicazione della riduzione prevista) è stata confermata; la società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies, comma 2, lett. b)

    La responsabilità amministrativa dell'ente per il reato presupposto (qui collegato a violazioni ambientali) è stata ritenuta applicabile all'ente per le condotte poste in essere dal rappresentante, con conferma della sanzione a carico dell'ente.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma che disciplina i delitti in materia di gestione illecita dei rifiuti; qui costituisce il reato presupposto a cui si ricollega la responsabilità amministrativa dell'ente.

  • d.lgs. 152/2006, art. 185, comma 1, lett. c) (e lett. e) richiamata in ricorso)

    La deroga dalla disciplina dei rifiuti per terre e rocce da scavo opera solo se il materiale è certo di essere riutilizzato "a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito"; la Corte interpreta "sito" come area perimetrabile, determinata e non come insieme di aree distinte: lo spostamento anche breve con automezzi verso un'area distinta esclude la deroga.

  • d.lgs. 152/2006, art. 183 (definizioni)

    Le definizioni di raccolta, trasporto e recupero qualificano le condotte poste in essere come attività di gestione di rifiuti soggetta a disciplina e controllo, quando il materiale esce dal "sito" di produzione.

  • d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120

    art. 2 (definizioni), art. 9 (piano di utilizzo), art. 21 (dichiarazione), art. 31 comma 1 (abrogazione richiamata in ricorso)

    Regolamento che disciplina in modo specifico la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo; se il materiale viene utilizzato in sito diverso dal luogo di produzione, la disciplina regolamentare (piano di utilizzo o dichiarazione) è applicabile per considerarlo sottoprodotto anziché rifiuto.

  • d.lgs. 231/2001, art. 5

    Il vantaggio per l'ente connesso alla commissione del reato presupposto può consistere anche in un risparmio esiguo ma oggettivamente apprezzabile (es. riduzione di costi o tempi); la valutazione della sussistenza del vantaggio è rimessa al giudice di merito.

  • d.lgs. 231/2001, art. 12, comma 1, lett. a)

    Prevede la possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria quando il vantaggio per l'ente è di modesta entità; nel caso è stata applicata una riduzione delle quote.

  • d.lgs. 231/2001, art. 21

    Riguarda la continuazione ai fini dell'aumento della sanzione: la Corte ha osservato che non è stato operato alcun aumento per continuazione e quindi la rettifica formale della continuità non ha inciso sulla sanzione.

Massime di principio

  • La deroga che esclude dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo vale solo se il riutilizzo avviene "nello stesso sito": il "sito" è inteso come area unica, perimetrabile e determinata; lo spostamento del materiale anche per breve distanza in un'area diversa configura attività di gestione dei rifiuti (trasporto, raccolta, recupero).
  • Se il materiale viene utilizzato in sito diverso, per poterlo qualificare come sottoprodotto (e non come rifiuto) è necessario rispettare la disciplina prevista (d.P.R. 120/2017), con piano di utilizzo o dichiarazione a seconda dei casi.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001, il "vantaggio" per l'ente può consistere anche in un risparmio minimo o nella riduzione dei tempi di lavoro: è sufficiente un vantaggio oggettivamente apprezzabile, seppure modesto.
  • La valutazione sull'esistenza e sulla misura del vantaggio è questione di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizio manifesto di motivazione.
  • La rettifica formale di una precedente indicazione sulla continuazione, se non accompagnata da un diverso trattamento sanzionatorio (aumento o diminuzione), non dà automaticamente diritto a una riforma della sanzione; l'eventuale riduzione per continuazione dipende da un accertamento effettivo dell'operare della continuazione ai sensi delle norme applicabili.

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