Cassazione Penale, Ordinanza n. 26892/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Venezia del 23/10/2025. L'unico motivo dedotto attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione in punto determinazione della pena, recidiva e continuazione. I ricorrenti contestavano la quantificazione del trattamento sanzionatorio e le statuizioni sulla recidiva e sul vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, quanto alla pena, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità del quantum sanzionatorio; quanto a recidiva e continuazione, il ricorso è stato reputato generico, privo degli elementi necessari per specificare le ragioni di doglianza a fronte di una motivazione di merito ritenuta ampia e logicamente corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e non può essere rivalutata in cassazione se non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Ha inoltre rilevato che la doglianza su recidiva e continuazione non rispettava l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Usato quale parametro per la determinazione della pena base e dei relativi aumenti o diminuzioni secondo la valutazione del giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura su recidiva e continuazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito non presenti profili di arbitrio o manifesta illogicità.
- La graduazione della pena, inclusa la commisurazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni connessi a circostanze e criteri di valutazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili: la doglianza è inammissibile se non indica gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della critica, soprattutto quando si controverte su recidiva e continuazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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