Cassazione Civile, Ordinanza n. 20663/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza relativa a terreni siti nel Comune di L’Aquila, occupati e poi espropriati per la realizzazione di moduli abitativi e opere di urbanizzazione connesse al cd. piano C.A.S.E., a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Il proprietario aveva proposto opposizione alla stima provvisoria e definitiva. La Corte d’appello aveva liquidato l’indennità tenendo conto della destinazione urbanistica dei fondi antecedente al sisma, qualificandoli come agricoli secondo il PRG vigente all’epoca, e aveva fatto riferimento ai valori monetari alla data del decreto di esproprio. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato violazione dell’art. 2, comma 6, del d.l. 39/2009, sostenendo che tale disposizione sarebbe inapplicabile perché introdotta dopo la localizzazione delle aree e l’immissione in possesso, e che comunque i terreni avrebbero acquisito natura edificabile per effetto del provvedimento commissariale di localizzazione, con conseguente necessità di valorizzarli come tali ai fini indennitari; ha inoltre richiamato l’art. 32 d.P.R. 327/2001, assumendo che l’indennità dovesse essere commisurata alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio e non a una data anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello. Ha affermato che l’art. 2, comma 6, del d.l. 39/2009 impone di determinare l’indennità tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009, e che il provvedimento di localizzazione delle aree per il piano C.A.S.E. integra un vincolo preordinato all’esproprio, non idoneo a incidere sulla stima del bene come edificabile. La Corte ha inoltre ribadito che la norma speciale non contrasta con l’art. 32 d.P.R. 327/2001, ma ne costituisce applicazione, essendo volta a evitare una locupletazione derivante dall’aumento di valore prodotto dalla stessa destinazione pubblica dell’area. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2, d.l. 28 aprile 2009, n. 39
comma 1; comma 3; comma 4; comma 5; comma 6
La disciplina speciale per l’apprestamento urgente di abitazioni post-sisma prevede la localizzazione delle aree con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di decreto di occupazione d’urgenza; ai fini della stima indennitaria impone di considerare le destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009, escludendo la rilevanza del vincolo espropriativo sopravvenuto.
Legge di conversione che ha reso vigente la disciplina speciale richiamata, inclusa la previsione sul criterio di stima delle aree.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennità di espropriazione va determinata con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, ma senza considerare i vincoli espropriativi e quelli connessi alla realizzazione dell’opera; il criterio speciale del d.l. 39/2009 si coordina con questa regola generale.
Testo unico sulle espropriazioni richiamato come disciplina generale del criterio di determinazione dell’indennità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamata in via ricostruttiva e storica per ribadire i principi sulla determinazione dell’indennità in rapporto al valore del bene e per escludere che l’espropriato possa trarre vantaggio dall’aumento di valore causato dall’espropriazione o dall’evento calamitoso.
Termine di raffronto storico: anche in quel contesto la stima era ancorata al valore delle aree alla data dell’evento sismico, per neutralizzare gli effetti speculativi del sisma.
L. 18 marzo 1968, n. 241
Legge di conversione del d.l. n. 79/1968 richiamata come precedente normativo analogo.
Altro precedente speciale in materia di eventi sismici, che ancora la stima alle destinazioni urbanistiche anteriori alla data del sisma.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata come precedente normativo analogo.
Massime di principio
- In materia di espropriazioni finalizzate a interventi straordinari post-calamità, una disciplina speciale può imporre di valutare il bene secondo la destinazione urbanistica anteriore all’evento sismico, anche se la localizzazione dell’opera e l’occupazione siano intervenute successivamente.
- La localizzazione di aree destinata a realizzare opere pubbliche può comportare un vincolo preordinato all’esproprio e non un vincolo conformativo; tale vincolo non deve essere considerato ai fini della valorizzazione del bene espropriato.
- Il criterio generale dell’art. 32 d.P.R. 327/2001, pur riferendo la stima alla data del decreto di esproprio, consente l’applicazione di specifici criteri previsti dalla legge, quando una norma speciale retrodatata il momento rilevante per neutralizzare incrementi di valore derivanti dallo stesso intervento pubblico o dall’evento calamitoso.
- Ai fini della determinazione dell’indennità, non può essere riconosciuto un aumento di valore del fondo prodotto dalla sua stessa destinazione alla realizzazione dell’opera pubblica o dal vincolo espropriativo che ne deriva.
- Quando la legge speciale ancora la ricognizione urbanistica a una data anteriore al decreto di esproprio, la stima deve essere condotta prescindendo dalle modifiche di valore sopravvenute per effetto della procedura ablativa o dell’intervento emergenziale.
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