Cassazione Penale, Sentenza n. 38668/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha rigettato l'istanza avverso la convalida del sequestro probatorio operato dal Pubblico Ministero il 21/12/2022. Il sequestro riguardava n.71 fuochi pirotecnici (peso lordo complessivo 212,40 kg) ritenuti detenuti senza autorizzazione e contestati ai sensi dell'art. 678 c.p. La difesa deduce violazione e erronea applicazione degli artt.125 e 324 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il decreto non indicherebbe adeguatamente la finalità istruttoria, né la pertinenzialità/strumentalità degli oggetti rispetto al reato; che non sarebbe stata quantificata la polvere da sparo (o comunque avrebbe rilievo il fatto che fino a 5 kg è consentito detenere), e che mancherebbe l'indicazione concreta di tempo, luogo e azione necessari a determinare il fumus del reato e la necessità del sequestro probatorio.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che il decreto di convalida del P.M. e il verbale di perquisizione/sequestro facesse riferimento in modo succinto ma sufficiente all'ipotesi di reato (art. 678 c.p.), indicandone norma, tempo e luogo e una descrizione degli elementi (fuochi pirotecnici e polvere esplodente) nonché la finalità probatoria consistente nell'accertamento della capacità offensiva del materiale. La Corte ha inoltre rilevato che il verbale indicava il quantitativo netto della polvere da sparo (kg. 26,426), confutando l'eccezione relativa alla mancata quantificazione, e ha ricordato che le cose costituenti corpo del reato e destinate a confisca obbligatoria non possono essere restituite (art. 324, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (detenzione e porto di materie esplodenti). La Corte ha ritenuto che il decreto indicasse il reato e gli elementi essenziali tali da configurare il fumus di questa fattispecie.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha però ritenuto la motivazione del decreto e del verbale sufficientemente specifica rispetto agli obblighi di indicazione del fumus e della finalità probatoria.
Prevede che non è possibile la restituzione delle cose destinate a confisca obbligatoria. La Corte ha richiamato questa disposizione per motivare il rifiuto di restituzione degli oggetti sequestrati destinati a confisca.
Norma sul sequestro preventivo/probatorio: la Corte richiama i principi giurisprudenziali collegati alla necessità che il sequestro indichi l'astratta possibilità di ricondurre il fatto a una specifica fattispecie e il rapporto di strumentalità dell'oggetto rispetto al reato.
art. 42 Cost.
Richiamato come limite costituzionale al sacrificio del diritto di proprietà; la Corte richiede che il sequestro sia adeguatamente motivato per bilanciare il diritto di proprietà con le esigenze probatorie.
art. 1 primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riferimento al quadro di protezione dei diritti di proprietà nell'interpretazione costituzionale/europea; usato per sottolineare l'esigenza di motivazione adeguata del sequestro.
d.I. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (e successive conversioni/modifiche)
Normativa procedurale citata dal Sostituto Procuratore generale in riferimento alla mancata tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione; la Corte comunque ha deciso il merito del ricorso.
Richiami normativi sull'ambito applicativo delle norme procedurali in tema di impugnazioni e trattazione orale; menzionati dalla Procura per eccepire profili procedurali.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio, anche quando riguarda il corpo del reato, deve contenere una motivazione specifica che indichi: la fattispecie penale (fumus) con i dati essenziali di tempo, luogo e azione; le ragioni per le quali la cosa è qualificabile come corpo del reato o pertinente; e la concreta finalità probatoria perseguita mediante il vincolo reale.
- La descrizione della relazione di strumentalità o pertinenzialità tra la cosa sequestrata e il reato può essere anche succinta ma deve essere idonea a mostrare la compatibilità degli elementi con la fattispecie ipotizzata; in mancanza la motivazione è viziata.
- La quantificazione e la descrizione del materiale pericoloso (es. polvere da sparo, quantità nette) sono elementi rilevanti: se presenti nel verbale o nel decreto rafforzano la legittimità del sequestro; la loro omissione può costituire motivo di doglianza sensibile.
- Il bilanciamento tra diritti di proprietà e esigenze istruttorie impone che il sequestro sia proporzionato e limitato alla finalità probatoria; la Corte verifica anche questo elemento nella valutazione del vizio di motivazione.
- Se le cose sequestrate sono destinate a confisca obbligatoria, la normativa (art.324 c.p.p., comma 7) esclude la restituzione: ciò può incidere sulla prospettazione della difesa relativa alla temporaneità del sequestro.
- Questioni procedurali formali (es. mancata istanza di trattazione orale nei termini previsti) possono essere sollevate dalla parte pubblica ma non sempre impediscono la pronuncia sul merito se il giudice ritiene il ricorso infondato.
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