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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12691/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel 2020 il tribunale ha dichiarato il fallimento di un imprenditore ormai deceduto, già titolare di una ditta individuale, su istanza di due dipendenti. Il figlio del defunto ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. sostenendo che l’istanza di fallimento non fosse stata correttamente notificata agli eredi ma al curatore speciale nominato dal tribunale, senza ragioni di urgenza, e che ciò avesse leso il contraddittorio e il diritto degli eredi di partecipare alla fase prefallimentare per dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità. In cassazione ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 15 l.fall., 151 c.p.c. e 111 Cost., per nullità della notifica dei ricorsi per dichiarazione di fallimento e della sentenza fallimentare; con il secondo, violazione degli artt. 78, 82, 83 e 84 c.p.c. e nullità del verbale di udienza e della sentenza, assumendo che, dopo il decesso dell’imprenditore, non avrebbe dovuto essere nominato il curatore speciale ma convocato lui quale unico erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito i motivi. Ha ritenuto mancante il deposito, prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione o della comunicazione integrale, oppure della specifica allegazione della sua mancata effettuazione. Poiché non era possibile verificare d’ufficio la tempestività del ricorso, la sanzione dell’improcedibilità è stata ritenuta inevitabile. Di conseguenza sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento la sentenza della corte d’appello deve essere notificata a cura della cancelleria e il ricorso per cassazione va proposto nel termine breve di 30 giorni decorrente da tale notificazione

  • art. 10 l.fall.

    richiamato nel ragionamento della Corte d’appello per escludere la necessità dell’audizione dell’erede nella fase prefallimentare, salvo che egli sia imprenditore commerciale o prosegua l’attività ereditaria

  • art. 15 l.fall.

    dedotto come norma violata in relazione alla pretesa invalidità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento

  • art. 151 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della nullità della notificazione eseguita al curatore speciale anziché agli eredi

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia dal ricorrente sia dalla Corte per il principio del giusto processo e della ragionevole durata

  • art. 78 c.p.c.

    invocato in relazione alla nomina del curatore speciale

  • art. 82 c.p.c.

    invocato in relazione alla rappresentanza processuale

  • art. 83 c.p.c.

    invocato in relazione alla procura e alla legittimazione processuale

  • art. 84 c.p.c.

    invocato in relazione ai poteri del curatore speciale

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità del verbale di udienza e della sentenza

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata con la relazione di notificazione o la comunicazione integrale, o la mancata allegazione della loro assenza, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma non sufficiente nel caso concreto a supplire alla mancanza documentale

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo è applicabile solo se la cancelleria non abbia eseguito la notificazione richiesta dalla disciplina speciale

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la comunicazione integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini dell’art. 325 nelle impugnazioni ordinarie su impulso di parte, ma la norma non incide sulle ipotesi speciali in cui la legge impone la notificazione della cancelleria

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    richiamato come base della trasmissione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria anche a mezzo PEC

  • art. 97 Cost.

    evocato per sostenere esigenze di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione

  • art. 6 CEDU

    la Corte esclude che la richiesta documentale costituisca formalismo eccessivo, poiché i requisiti per il ricorso in cassazione sono chiari, prevedibili e proporzionati

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale nel passo citato per affermare la legittimità di termini perentori e limitazioni processuali giustificate da un interesse pubblico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione o della comunicazione integrale, oppure allegare specificamente che tale adempimento non è avvenuto; il silenzio sul punto non è sufficiente.
  • Quando la disciplina speciale impone alla cancelleria la notificazione della sentenza e da essa decorre il termine breve per cassazione, la Corte non è tenuta a supplire alle omissioni della parte nella produzione della documentazione necessaria a verificare la tempestività dell’impugnazione.
  • L’improcedibilità del ricorso è configurabile anche se, in astratto, l’assenza del documento potrebbe condurre a una successiva declaratoria di inammissibilità per tardività: i due piani restano distinti e non devono essere confusi.
  • Nel fallimento dell’imprenditore defunto, l’audizione dell’erede nella fase prefallimentare non è necessaria in via generale, salvo che l’erede sia a sua volta imprenditore commerciale o prosegua l’impresa ereditaria, poiché la procedura incide anzitutto sulla massa dei creditori e non comporta di per sé un pregiudizio diretto all’erede accettante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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