Cassazione Civile, Ordinanza n. 31727/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una successione ereditaria: un soggetto aveva agito per far dichiarare la nullità di un testamento olografo, sostenendo che il fratello del de cuius non fosse valido, mentre la controparte sosteneva la validità del testamento e la propria qualità di unica erede. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l'appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. e, successivamente, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso la sentenza di merito, ritenendo valida la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello perché l'indirizzo PEC del difensore non risultava iscritto nei pubblici elenchi. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la ricorrente ha dedotto errore di fatto della sentenza di cassazione, affermando che il difensore era invece regolarmente iscritto al ReGIndE sin dal 2011 e che la Corte avrebbe quindi erroneamente ritenuto valida la comunicazione a mezzo fax e deposito in cancelleria; la resistente ha opposto che il difensore aveva nel frattempo un diverso indirizzo PEC e che, in ogni caso, il tema della iscrizione dell'indirizzo era già controverso nel giudizio definito dalla sentenza revocanda. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse errore revocatorio, perché riguardava un punto controverso già esaminato e deciso, non una mera svista percettiva su fatto incontestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato per le sentenze della Cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., sussiste solo quando vi sia una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e di valutazione da parte del giudice. Poiché nella sentenza revocanda la questione della iscrizione dell'indirizzo PEC del difensore nei pubblici elenchi era stata già affrontata e risolta in senso sfavorevole alla ricorrente sulla base della certificazione di cancelleria, la revocazione è stata ritenuta inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, purché il fatto non sia stato controverso e oggetto di decisione.
La comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello fa decorrere il termine breve per impugnare; nel caso, il ricorso era stato ritenuto tardivo perché notificato oltre sessanta giorni.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
Richiamato per il sistema dei pubblici elenchi rilevante ai fini della validità della comunicazione telematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione della sentenza di cassazione esiste solo quando il giudice abbia supposto o escluso l'esistenza di un fatto decisivo in base a una svista materiale, e non quando abbia risolto una questione controversa mediante valutazione delle risultanze processuali.
- Non è configurabile revocazione per errore di fatto se il fatto asseritamente erroneamente percepito è stato oggetto di contraddittorio tra le parti e di una specifica pronuncia del giudice.
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello è valida se effettuata secondo le modalità previste quando il difensore non risulti iscritto nei pubblici elenchi pertinenti.
- La produzione, nel giudizio di revocazione, di documenti ulteriori rispetto a quelli esaminati nel giudizio definito dalla sentenza impugnata non vale a trasformare in errore revocatorio una precedente valutazione della Corte su un punto già controverso.
- La soccombenza nel giudizio di revocazione comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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