Sentenza n. 3777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01423/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Roccapiemonte di approvazione del Piano urbanistico comunale e del Regolamento urbanistico edilizio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro la deliberazione consiliare di approvazione del PUC e del RUEC. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che il sindaco e un assessore-consigliere, proprietari di immobili interessati dalle nuove previsioni urbanistiche, avrebbero partecipato alla discussione e alle votazioni nonostante l'obbligo di astensione. Gli appellanti hanno invocato anche la prova di resistenza, sostenendo che, considerato il numero dei componenti del consiglio e il quorum strutturale, la partecipazione degli amministratori in conflitto avrebbe inciso sulla validità delle sedute e delle votazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 97 Cost., della legge regionale Campania n. 16/2004 e del regolamento regionale n. 5/2011, contestando le modalità di svolgimento delle numerose votazioni, l'inversione dell'ordine di esame tra componente operativa e componente strutturale del piano, la modifica in corso di riunione del numero e del contenuto delle tavole progettuali e l'errato dimensionamento dei carichi insediativi, asseritamente basato sui dati censuari del 2011. Hanno sostenuto che tali vizi integrassero una violazione della legalità e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e che il TAR avesse erroneamente escluso la loro legittimazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, con diversa motivazione, ritenendo integralmente inammissibile il ricorso originario. I consiglieri comunali non sono, in quanto tali, legittimati a impugnare gli atti dell'amministrazione di appartenenza per ottenere un controllo generale sulla legalità dell'azione dell'ente. La legittimazione è eccezionale e sussiste soltanto quando sia dedotta e dimostrata una lesione diretta delle prerogative inerenti al mandato consiliare, cioè dello ius ad officium, come nel caso di irregolare convocazione, violazione dell'ordine del giorno, mancato deposito della documentazione necessaria o preclusione dell'esercizio consapevole delle funzioni. Nel caso concreto, le contestazioni sulle modalità di voto, sull'inversione dell'ordine di esame delle componenti del piano e sul dimensionamento urbanistico non hanno dimostrato alcuna concreta incidenza negativa sulla possibilità degli appellanti di partecipare alla seduta e di esercitare liberamente e consapevolmente il mandato. Il Consiglio ha riconosciuto che la partecipazione del sindaco e del consigliere proprietari di immobili direttamente interessati avrebbe potuto integrare una violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Ha tuttavia precisato che tale violazione non incide direttamente sulle prerogative degli altri consiglieri e non può essere fatta valere da consiglieri dissenzienti privi di uno specifico interesse personale e concreto collegato ai suoli interessati. La prova di resistenza non è dirimente rispetto all'obbligo di astensione, che opera ogniqualvolta sussista una correlazione diretta tra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se l'esito della votazione non sarebbe potuto cambiare; ciò non elimina, però, il requisito della legittimazione processuale dei consiglieri che intendano contestare il vizio. È stata inoltre richiamata la possibilità di approvare lo strumento urbanistico per parti separate, con astensione dei consiglieri in conflitto per le singole parti, purché segua una valutazione complessiva e una votazione finale dell'intero piano. L'eventuale vizio derivante dalla mancata astensione non comporta necessariamente la caducazione integrale del piano, ma riguarda le parti relative ai suoli interessati e può essere fatto valere da chi dimostri uno specifico e qualificato interesse collegato a tali suoli. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
L'obbligo di astensione degli amministratori locali opera quando sussiste una correlazione diretta tra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione; ha carattere generale e non è escluso dalla circostanza che l'esito della votazione non avrebbe potuto mutare.
art. 97 Cost.
Richiamato dagli appellanti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la sentenza non fonda su tale disposizione un autonomo accoglimento delle censure.
legge regionale Campania n. 16/2004
Richiamata dagli appellanti in relazione alle modalità di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici; le relative censure sono state ritenute inammissibili per difetto di legittimazione e genericità.
Regolamento regionale Campania n. 5/2011
Richiamato dagli appellanti in relazione all'ordine e alle modalità di esame e votazione delle componenti del piano urbanistico; la sentenza non ha ravvisato una lesione delle prerogative consiliari.
Massime di principio
- La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti a impugnare le deliberazioni dell'organo di appartenenza è eccezionale e richiede la dimostrazione di una lesione diretta, concreta e attuale delle prerogative inerenti al mandato consiliare, ossia dello ius ad officium; non è sufficiente dedurre una generica violazione della legalità dell'azione amministrativa.
- I consiglieri comunali non possono utilizzare il giudizio amministrativo per esercitare un controllo generalizzato, di natura paragiurisdizionale, sulla legittimità degli atti dell'ente di appartenenza, né per promuovere un'azione popolare oggettiva.
- La legittimazione dei consiglieri comunali può sussistere, in particolare, quando siano dedotte irregolarità nella convocazione, violazioni dell'ordine del giorno, mancato deposito della documentazione necessaria o altre condotte che abbiano concretamente impedito o limitato l'esercizio consapevole delle funzioni consiliari.
- L'obbligo di astensione dell'amministratore locale in conflitto di interessi opera anche quando la sua partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito della votazione; la cosiddetta prova di resistenza non esclude, quindi, la violazione dell'obbligo di astensione.
- L'approvazione di uno strumento urbanistico per parti separate è legittima se, per ciascuna parte, si astengono gli amministratori in conflitto di interessi e le votazioni frazionate sono seguite da un esame complessivo e da una votazione finale sull'intero strumento urbanistico.
- La violazione dell'obbligo di astensione di un amministratore nella formazione di uno strumento urbanistico non determina necessariamente l'integrale caducazione del piano: il vizio riguarda le parti riferite ai suoli interessati e può essere fatto valere da chi dimostri uno specifico e qualificato interesse collegato a tali suoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →