Cassazione Penale, Sentenza n. 12739/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti dei giudici sopra indicati contestando, in sintesi: a) l'assenza di disciplina analoga a quella del processo penale per il procedimento di prevenzione e la rilevanza della pronuncia della Cassazione n.1328/2024 sulla possibilità di ricusare il giudice che abbia disposto restituzione di atti ai sensi dell'art.20, comma 2, T.U. 159/2011; b) la mancata allegazione in cancelleria di documenti trasmessi via PEC (quindi un vizio materiale di inserimento degli atti nel fascicolo) che proverebbero la causa di ricusazione; c) l'esistenza di due denunce penali a carico dei giudici e di "gravi ragioni di convenienza", nonché l'asserita continuazione dell'attività sul procedimento da parte della presidente Romanazzi nonostante un provvedimento di astensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di documentazione idonea a comprovare la causa di ricusazione, applicando il principio che l'inammissibilità deriva dal mancato rispetto dell'art.38, comma 3 cod. proc. pen. e dall'art.41 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato giurisprudenza secondo cui la Corte non può integrare d'ufficio la documentazione necessaria quando la verifica di ammissibilità è preclusa dalla stessa omissione. In via subordinata la Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste incompatibilità quando il giudice abbia adottato precedenti provvedimenti interinali (es. dissequestro) nel medesimo procedimento di prevenzione; analogamente è stata considerata infondata la questione di incostituzionalità relativa all'art.34 cod. proc. pen. per i casi di sequestro/disequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sanzione di inammissibilità per la dichiarazione di ricusazione quando non sono rispettati i requisiti di cui all'art. 38; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione per mancata allegazione documentale.
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede l'allegazione dei documenti idonei a comprovare la causa di ricusazione; la mancata produzione comporta la inammissibilità della dichiarazione, salvo oggettiva impossibilità di allegazione.
artt. 36 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento generale alla disciplina della ricusazione nel processo penale; la Corte ha osservato che non è applicabile una disciplina analoga automatica al procedimento di prevenzione salvo i casi stabiliti dalla giurisprudenza.
art. 20, comma 2, T.U. n. 159/2011 (d.lgs. 159/2011)
Norma che consente la restituzione degli atti all'autorità proponente; la questione se tale atto possa giustificare la ricusazione è stata rimessa al vaglio dalla giurisprudenza ma nella fattispecie la Corte ha ritenuto irrilevante il precedente disequestro adottato nel medesimo procedimento.
art. 37, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la causa di ricusazione quando il giudice ha espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto in altro procedimento; le Sezioni Unite hanno chiarito che tale motivo è applicabile se le valutazioni sono state rese in altro procedimento, non per atti adottati nel medesimo procedimento di prevenzione.
Tratta le cause di incompatibilità; la Corte ha richiamato precedenti che hanno escluso incompatibilità per il giudice che abbia adottato provvedimenti interinali (es. dissequestro) nel medesimo procedimento di prevenzione.
Norma che consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; è stata applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
articoli 3, 24, 25 e 111 Cost.
Richiamati in relazione a pretesa questione di legittimità costituzionale dell'art.34 cod. proc. pen.; la Corte ha ricordato che pronunce precedenti hanno dichiarato manifestamente infondata tale questione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere corredata dei documenti idonei a provarne le ragioni: la mancata produzione, salvo comprovata oggettiva impossibilità, determina l'inammissibilità.
- La mera trasmissione via PEC di documenti non allegati al momento della presentazione non tutela automaticamente il ricusante: è fondamentale assicurare l'effettiva inserzione nel fascicolo e dimostrare l'impossibilità in caso di omissione.
- I provvedimenti interinali o provvisori adottati nel medesimo procedimento di prevenzione (es. dissequestro ex art.20 T.U. 159/2011) non costituiscono di per sé causa di incompatibilità o ricusazione del giudice; la ricusazione ex art.37 trova maggiormente applicazione se il giudice ha espresso valutazioni di merito in un diverso procedimento.
- La corte non è tenuta a integrare d'ufficio documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità della ricusazione quando l'omissione impedisce già tale verifica.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile possono essere irrogate spese e sanzioni (anche alla Cassa delle Ammende); dunque valutare con prudenza e con piena documentazione ogni istanza di ricusazione.
- Se si intende proporre ricusazione è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione e documentare immediatamente gli elementi fattuali (es. denunce, provvedimenti di astensione, atti contestati), evitando di introdurre nuovi fatti per la prima volta in sede di legittimità.
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