Cassazione Penale, Ordinanza n. 23098/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, su accordo delle parti, gli aveva applicato la pena per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, contestando la ritenuta inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. e lamentando, in sostanza, l'omesso rilievo di una causa di proscioglimento. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono rigidamente circoscritti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che il motivo proposto, generico e volto a censurare il vaglio ex art. 129 c.p.p., esula da tali limiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono proponibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto non deducibile in cassazione il vizio motivazionale relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la sentenza di patteggiamento implica la rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato come norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
richiamato per la trattazione del ricorso
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili espressamente previsti
indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
obbliga il giudice del patteggiamento a verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio di motivazione non è più deducibile in cassazione fuori dai casi consentiti
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni per cassazione sono ammissibili solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé ricorribile per cassazione contro il patteggiamento quando si traduca in una censura della motivazione o della valutazione dei fatti.
- Con la richiesta e il consenso al patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle inerenti alla validità della richiesta e del consenso.
- La verifica officiosa dell'insussistenza di cause di proscioglimento permane in capo al giudice del patteggiamento, ma il suo eventuale vizio motivazionale non amplia i motivi di ricorso consentiti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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