Cassazione Civile, Ordinanza n. 09326/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ex art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento di importo rilevante, notificata da allora agente della riscossione per il recupero di somme iscritte a ruolo nei confronti della ricorrente quale fideiubente di una società beneficiaria di un finanziamento assistito da garanzia del Fondo istituito dalla legge n. 662/1996 e gestito da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. La ricorrente deduceva che la riscossione non potesse avvenire in via esattoriale senza previo titolo esecutivo, sostenendo che il rinvio dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 non derogherebbe all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999; inoltre contestava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, affermando che mancasse un finanziamento direttamente erogato dall'ente gestore del Fondo, che non vi fosse una vera revoca di agevolazione ma un mero inadempimento, e che la comunicazione di surroga non potesse valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, ma li ha dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, secondo cui il credito restitutorio del gestore del Fondo di garanzia, dopo l'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, ha natura pubblicistica e privilegiata e può essere recuperato tramite iscrizione a ruolo e riscossione coattiva ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei terzi garanti, senza necessità di un distinto titolo esecutivo. La Corte ha ribadito che la disciplina di cui all'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 ha carattere meramente confermativo del regime già vigente. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Consente la riscossione coattiva mediante ruoli dei crediti agevolati; la Corte lo ritiene applicabile al credito restitutorio del gestore del Fondo di garanzia.
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La Corte esclude che impedisca l'iscrizione a ruolo del credito in questione in assenza di un ulteriore titolo esecutivo.
art. 8-bis, comma 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3
È qualificato come disposizione di interpretazione confermativa del regime già vigente e come previsione espressa del credito privilegiato alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo anche verso i terzi prestatori di garanzie.
art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
È considerato fonte del privilegio e titolo per il recupero delle somme pubbliche impiegate in interventi di sostegno alle imprese, inclusi quelli attuati mediante garanzia.
La Corte esclude che la comunicazione di surroga possa essere equiparata o sostituire un titolo esecutivo, ma afferma che nel caso il recupero coattivo è comunque legittimo per la disciplina speciale applicabile.
art. 2, comma 100, l. 23 dicembre 1996, n. 662
È il riferimento normativo del Fondo di garanzia per le PMI, cui si collega il credito restitutorio oggetto della riscossione.
La Corte richiama la regola generale secondo cui il privilegio sorge in ragione della causa del credito, quale caratteristica genetica, e non al momento dell'inadempimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
È la norma processuale sulla base della quale la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati in presenza di orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il credito restitutorio del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, una volta escussa la garanzia da parte del finanziatore, ha natura pubblicistica e privilegiata, perché finalizzato al reintegro di risorse pubbliche destinate al sostegno delle attività produttive.
- Per i crediti agevolati connessi agli interventi pubblici di sostegno alle imprese è ammessa la riscossione coattiva tramite ruolo ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi garanti, senza necessità di un separato titolo esecutivo ordinario.
- La disciplina che attribuisce privilegio al credito restitutorio del Fondo di garanzia si applica anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, poiché tale norma è meramente confermativa del regime preesistente e non innovativa.
- Nel sistema dei privilegi, rileva la causa genetica del credito e non il momento in cui si verifica l'inadempimento o l'escussione della garanzia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando deduce questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte in senso contrario al ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →