Cassazione Civile, Ordinanza n. 00728/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione testamentaria di una de cuius, nella quale un figlio era stato istituito erede universale con attribuzione di tutti gli immobili, salva la quota di legittima degli altri figli da soddisfare in denaro. Dopo una prima fase contenziosa sulla validità del testamento e sulla divisione ereditaria, il giudizio è giunto più volte in cassazione per stabilire come determinare la legittima: da un lato il valore dei beni non espropriati all'apertura della successione, dall'altro il valore dei beni sottoposti a procedure espropriative dopo l'apertura della successione. La ricorrente ha censurato la sentenza di rinvio per avere duplicato la liquidazione includendo tra i beni espropriati cespiti già considerati nel valore dell'asse, per avere travisato il perimetro del giudicato di cassazione e per avere aderito a una consulenza tecnica che avrebbe usato criteri di stima errati o apodittici, in particolare senza considerare adeguatamente vincoli, procedure ablatorie e reali condizioni di mercato. Ha inoltre contestato l'uso della rivalutazione ISTAT. I resistenti hanno sostenuto la correttezza della liquidazione operata in rinvio e la necessità di calcolare la legittima sul valore del patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione, comprensivo anche dei beni successivamente espropriati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quarto, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha ritenuto che la corte di merito avesse errato sia nel computare nuovamente beni già ricompresi nella precedente liquidazione, sia nel non attenersi correttamente ai limiti del giudicato di cassazione, sia nel recepire senza adeguata motivazione la stima dei beni espropriati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per il divieto di ultrapetizione e per il controllo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel sindacato sulla decisione che avrebbe recepito acriticamente risultanze tecniche o fatti non correttamente valutati.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e delle risultanze peritali.
Il giudice di rinvio, quando la cassazione interviene per violazione di legge, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato senza poter modificare l'accertamento dei fatti già acquisiti.
Richiamato per l'interpretazione del contenuto e della portata delle precedenti pronunce e del thema decidendum.
Richiamato con riguardo all'effetto espansivo interno della cassazione sulle parti della sentenza dipendenti da quelle cassate.
Richiamato nel contesto della divisione fatta dal testatore e della formazione delle quote ereditarie.
Richiamato per la divisione compiuta dal testatore e per la rilevanza della disposizione testamentaria nella formazione delle quote.
Citato tra le norme invocate nel ricorso, senza che dalla decisione emergano ulteriori sviluppi specifici.
Richiamato in relazione al giudicato formatosi sulle precedenti decisioni di legittimità e di merito.
Richiamato nella precedente cassazione con riferimento agli interessi sulle somme dovute.
Richiamato nella precedente cassazione con riferimento alla decorrenza degli interessi su debiti di valore o somme liquidate.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di divisione ereditaria e formazione delle quote.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di valutazione e attribuzione dei beni nella divisione.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di riparto e corrispettivi nella divisione ereditaria.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di stima dei beni da dividere.
Richiamato tra le norme invocate sul criterio di divisione e valutazione degli immobili.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione dei beni.
art. 132, comma primo, n. 3 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una sentenza è cassata per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto o i punti già definiti dal giudicato interno o dal dictum di legittimità.
- Nella divisione ereditaria, la massa da dividere va determinata con riferimento alla consistenza dei beni al momento dell'apertura della successione; i fatti sopravvenuti non incidono sull'individuazione dei cespiti, ma possono rilevare solo entro i limiti stabiliti dal giudicato e dal corretto oggetto della nuova stima.
- Se la precedente decisione ha già incluso determinati cespiti nella liquidazione della legittima, quei beni non possono essere conteggiati una seconda volta sotto diversa etichetta, pena duplicazione del dovuto.
- La stima dei beni da dividere deve essere motivata tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali del bene rilevanti al momento di riferimento, compresi vincoli urbanistici, procedure espropriative e altri fattori normalmente incidenti sul valore di mercato; il giudice non può aderire acriticamente a una consulenza che trascuri tali elementi.
- L'accoglimento di censure che riguardano solo la decorrenza degli interessi o il metodo di liquidazione non comporta automaticamente una nuova valutazione di tutto il patrimonio, se il giudicato di cassazione ha lasciato ferma la precedente stima di parte della massa ereditaria.
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