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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28275/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento degli interessi moratori su crediti per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento nel periodo 2003-2008. La struttura sanitaria sosteneva che, a seguito di una delibera dell’azienda sanitaria che aveva autorizzato una cessione del credito e di una successiva dichiarazione della stessa struttura, si fosse formato un accordo che riconosceva interessi nella misura Euribor maggiorato di 1,4 punti percentuali; domandava quindi la condanna al pagamento degli interessi e, in via principale, la declaratoria di nullità del diverso patto sugli interessi per contrasto con il d. lgs. 231/2002. L’azienda sanitaria, invece, assumeva che gli atti negoziali comportassero una rinuncia della struttura a ogni pretesa di interessi, salvo quelli relativi a crediti già azionati in giudizio prima della cessione, e che comunque la disciplina del d. lgs. 231/2002 non fosse applicabile. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto: violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli atti unilaterali; erronea lettura unitaria degli atti e contrasto con la loro lettera; errata affermazione dell’esistenza di un accordo; violazione degli artt. 1326 e ss. c.c. per difetto di proposta/accettazione; violazione degli artt. 1321, 1324 e 1334 c.c. per avere escluso la rinuncia agli interessi sui crediti non ancora giudizialmente azionati; omesso esame di un fatto decisivo contenuto nella dichiarazione del 15 settembre 2009. La struttura sanitaria, a sua volta, con ricorso incidentale ha censurato la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo d’appello sulla nullità ex art. 7 d. lgs. 231/2002 e ha riproposto il merito della richiesta di applicazione della disciplina speciale sugli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’azienda sanitaria sia il ricorso incidentale della struttura sanitaria. Ha ritenuto inammissibili i motivi principali perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame di fatto, miravano in realtà a sovrapporre una diversa interpretazione degli atti negoziali a quella, non implausibile, adottata dalla Corte territoriale; ha inoltre rilevato che la censura sull’inesistenza dell’accordo era comunque inammissibile per difetto di interesse, poiché la stessa esistenza dell’accordo era stata in precedenza sostenuta dalla ricorrente. Il ricorso incidentale è stato rigettato sul primo motivo, perché il motivo di appello era effettivamente generico e non spiegava perché l’art. 7 d. lgs. 231/2002 dovesse applicarsi anche alle transazioni su una lite già insorta; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una valutazione svolta dalla Corte d’appello solo ad abundantiam. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione dell’atto negoziale se quella prescelta non è grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l’interpretazione dell’atto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto possono dirsi violate solo se l’esegesi accolta dal giudice di merito sia intrinsecamente scorretta; non basta che siano astrattamente possibili interpretazioni alternative.

  • art. 1365 c.c.

    È richiamato quale parametro ermeneutico che la ricorrente assume violato per avere la Corte d’appello esteso le dichiarazioni a ipotesi non previste.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sul contratto si applicano, nei limiti di compatibilità, agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale.

  • art. 1326 c.c.

    La conclusione dell’accordo richiede proposta e accettazione conformi; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile perché la conclusione del contratto era stata già dedotta dalla stessa parte ricorrente in appello.

  • artt. 1321 e 1334 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione unilaterale non poteva essere letta come rinuncia agli interessi sui crediti non azionati.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico e argomentato; la mera trascrizione della sentenza e della norma asseritamente violata, senza spiegazione del nesso critico, è inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando difetta di interesse concreto, poiché la soluzione prospettata dalla parte non le recherebbe alcun vantaggio utile.

  • art. 7 d. lgs. 231/2002

    Invocato per sostenere la nullità dei patti derogativi sugli interessi; la Corte d’appello ha ritenuto specificamente censurabile la questione solo se il motivo spiegasse perché la norma dovesse estendersi anche alle transazioni su liti sugli interessi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è configurabile solo quando l’interpretazione adottata dal giudice di merito sia logicamente, grammaticalmente o sistematicamente insostenibile; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa altrettanto plausibile.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’interpretazione del contratto o dell’atto unilaterale data dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso o di appello deve misurarsi specificamente con la ratio decidendi impugnata: la mera riproduzione di norme o di passi della sentenza, senza spiegazione del perché la decisione sarebbe errata, è inammissibile.
  • Difetta di interesse la censura che, ove accolta, non produrrebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente, o che condurrebbe a un risultato per lui peggiore o comunque equivalente.
  • Nel valutare la conclusione di un accordo mediante scambio di atti e dichiarazioni, il giudice di merito può interpretare unitariamente il complesso documentale, purché la soluzione adottata sia non implausibile alla luce del tenore complessivo degli atti.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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