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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14445/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello in seguito al parziale annullamento della sentenza di primo grado (per la depenalizzazione del reato contestato al capo C). Il ricorrente ha censurato la riduzione della pena operata dalla Corte territoriale sostenendo che, procedendo all'eliminazione della porzione di pena relativa al reato abrogato, la Corte avrebbe indirettamente modificato anche l'aumento di pena già operato a titolo di continuazione per il reato di truffa (capo B), senza che la misura di tale aumento fosse specificata nei precedenti giudizi di merito (formazione del giudicato progressivo). Si deduceva che, in favore del reo, la Corte avrebbe dovuto applicare l'aumento minimo legalmente possibile per il residuo capo B) o comunque motivare diversamente la ripartizione dell'aumento originario di due mesi. Venivano altresì contestati i criteri motivazionali adottati (presunto riferimento al dolo complessivo anziché al singolo fatto contestato) e l'omessa considerazione della diversa gravità dei reati satellite. Con motivo nuovo si chiedeva inoltre l'applicazione delle pene sostitutive alla luce delle nuove disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 e della legge n.689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la modalità con cui la Corte d'appello ha rideterminato la pena in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 485 c.p., espungendo la porzione di pena imputabile al reato depenalizzato e attribuendo, sulla base dei criteri direttivi dell'art. 133 c.p., gli aumenti di pena residui ai singoli reati (un mese per il capo B e uno per il capo C originariamente). Ha confermato le condanne per i reati residui (ricettazione e truffa) e rideterminato la pena complessiva in anni due e mesi uno di reclusione. Quanto al motivo nuovo, la Corte ha richiamato le disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 affermando che il condannato potrà presentare istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. per ottenere l'applicazione, se più favorevoli, delle pene sostitutive previste dalla legge n.689/1981. Infine ha condannato il ricorrente alle spese e a versare €3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 485

    La norma è stata considerata abrogata per effetto del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; pertanto la pena imputabile al reato di falso in titolo non trasferibile va sottratta dalla pena complessiva e la restante pena va rideterminata.

  • Codice penale, art. 491

    Ricorre nel capo relativo al falso in titolo non trasferibile; la sua applicazione è stata influenzata dall'abrogazione dell'art. 485 nel procedimento di rideterminazione della pena.

  • Codice penale, art. 640

    Norma che disciplina il reato di truffa (capo B); la gravità e l'intensità del dolo sono state richiamate ai fini della determinazione dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 648

    Norma relativa alla ricettazione, fatta valere per il capo A e utilizzata come pena base nella rideterminazione complessiva.

  • Codice penale, art. 61, n. 2

    Richiamato in relazione alla continuazione tra reati; rilevante per la determinazione degli aumenti di pena complessivi.

  • Codice penale, art. 81

    Richiesto come principio nella determinazione complessiva della pena combinando le singole pene; la Corte ha applicato le regole di cumulazione previste dalla legge.

  • Codice penale, art. 132

    Riferimento ai criteri per la determinazione della pena base; riconosciuta la discrezionalità del giudice di merito nell'individuazione della pena congrua.

  • Codice penale, art. 133

    Principi direttivi per la determinazione della pena (reeità, colpevolezza, personalità, finalità preventiva etc.); la Corte d'appello ha fatto espresso richiamo a tali criteri per ripartire gli aumenti dovuti alla continuazione.

  • Codice di procedura penale, art. 533, comma 2

    Impone al giudice di stabilire la pena per ciascun reato e poi di determinarla secondo le regole dell'art. 81 c.p.; la Corte ha applicato tale principio per ripartire gli aumenti non specificati dal giudice di primo grado.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di migliorare la posizione del condannato oltre il giudicato; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché la rideterminazione era necessaria e conforme alle norme procedurali e sostanziali.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato tra le norme procedurali invocate nella censura; non ha trovato rilievo idoneo a rendere fondata l'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 545-bis

    Norma che consente l'applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione in talune ipotesi; richiamata dal difensore ma la Corte ha indicato la procedura corretta in base alle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022.

  • Legge n. 689/1981, art. 20-bis e art. 53 ss.

    Norme sulle pene sostitutive: il difensore ha invocato la loro applicazione; la Corte ha ricordato che, se più favorevoli, tali norme possono trovare applicazione mediante istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi del d.lgs. n.150/2022.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1

    Disposizione transitoria che stabilisce la possibilità per il condannato con pena non superiore a quattro anni, all'esito di procedimento pendente in Cassazione, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive entro 30 giorni dall'irrevocabilità; la Corte ha indicato questa via come rimedio applicabile.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a

    Norma che ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 485 c.p.; centrale per la declaratoria di non punibilità del capo C e per la conseguente espunzione della relativa porzione di pena.

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Individua la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze volte all'applicazione di benefici di pena; la Corte ha richiamato l'art. 666 quale strumento procedurale per chiedere l'applicazione delle pene sostitutive.

Massime di principio

  • Se una condanna è parzialmente annullata per depenalizzazione di una fattispecie, il giudice di rinvio deve espungere dalla pena complessiva la porzione imputabile al reato abrogato e rideterminare la pena per i reati residui, rispettando l'obbligo di indicare la pena per ciascun reato (art. 533 c.p.p.).
  • Quando il giudice di primo grado non ha specificato come sono ripartiti gli aumenti per continuazione, il giudice di merito ha la discrezionalità di attribuire tali aumenti ai singoli reati conformemente ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione sindaca solo i casi di arbitrarietà o evidente illogicità.
  • La determinazione della pena (pena base e aumenti/diminuzioni) rientra nella valutazione di merito e può essere impugnata in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione o manifestamente irragionevole; formule generiche che richiamano i criteri di legge sono, di norma, sufficienti se la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Le disposizioni più favorevoli introdotte successivamente (es. pene sostitutive previste dal d.lgs. n.150/2022 e dalla legge n.689/1981) trovano applicazione anche nei procedimenti pendenti secondo le previste disposizioni transitorie; tuttavia, la procedura corretta per ottenere tali benefici è l'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • Le censure che mirano a riassegnare in Cassazione la congruità della pena senza dimostrare vizio di motivazione, arbitrio o palese illogicità sono destinate all'inammissibilità: la revisione del giudizio di merito è limitata.

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