Cassazione Civile, Ordinanza n. 15874/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria disposta per omessi versamenti relativi a somme iscritte a ruolo in materia di plurime denunce di successione risalenti al 1996. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'ipoteca per vizi propri dell'atto cautelare, rilevando che la garanzia era stata iscritta sul patrimonio personale della contribuente, pur avendo ella accettato l'eredità con beneficio di inventario e quindi nei limiti dell'asse ereditario e della quota. La Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia denunciava, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello e sostenendo l'esistenza e definitività degli originari avvisi di liquidazione per mancata impugnazione nel termine. La contribuente resisteva eccependo, tra l'altro, l'intervenuto sgravio e l'integrale pagamento del debito residuo, oltre al giudicato interno per mancata specifica contestazione in appello della ratio decidendi posta a base della sentenza di primo grado. Equitalia Sud s.p.a. depositava controricorso aderendo al ricorso dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il ricorso generico nella ricostruzione dei fatti processuali e nell'individuazione delle ragioni decisorie delle sentenze di merito. Soprattutto ha rilevato che si era formato il giudicato interno sulla questione decisiva, poiché in appello l'Agenzia non aveva specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per vizi propri dell'atto cautelare e non sulla sola sorte degli avvisi di liquidazione. Solo per completezza la Corte ha osservato che dagli atti risultava anche lo sgravio degli avvisi precedenti e l'annullamento dei relativi carichi. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore della contribuente e ha compensato le spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla violazione dell'interesse ad agire, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e per mancata specifica critica alla ratio decidendi.
Richiamato quale norma sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ha ravvisato la formazione del giudicato interno per mancata contestazione specifica della decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, richiamando un precedente di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non ricostruisce con puntualità i fatti processuali rilevanti e non individua in modo specifico le ragioni decisorie della sentenza impugnata.
- La parte appellante deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado; in mancanza di tale impugnazione puntuale si forma il giudicato interno sulla questione decisiva.
- Quando la decisione di primo grado si fonda sull'illegittimità autonoma dell'atto cautelare o esecutivo, l'impugnazione non può limitarsi a contestare il titolo sottostante senza aggredire la concreta ragione di annullamento posta a base della sentenza.
- La verifica dell'eventuale sgravio o annullamento dei carichi può rilevare solo in via residuale o confermativa, ma non sana la mancata specifica impugnazione della ratio decidendi già coperta da giudicato interno.
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