Cassazione Penale, Sentenza n. 22235/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca della sentenza della Corte di Cassazione n. 463/24 del 6/10/2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso; annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 11411 del 4/11/2022 per estinzione del reato per prescrizione già maturata alla data della pronuncia in grado di appello. Di conseguenza la condanna per evasione è stata cancellata per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di evasione dalla Corte d'appello di Roma (sentenza 4/11/2022). Con ricorso in Cassazione la difesa aveva dedotto l'intervenuta prescrizione del reato, considerando decorso il termine di sei anni tra la sentenza di primo grado (21/08/2015) e la pronuncia di appello. La Corte di Cassazione originariamente dichiarò il ricorso inammissibile, ritenendo che la recidiva contestata influisse sul calcolo della prescrizione. In sede di riesame d'ufficio la Corte ha però rilevato un errore di fatto: pur riconoscendo la recidiva, l'aumento di pena applicabile entro i limiti edittali (aumento di due terzi su un massimo edittale di tre anni) porta la pena considerata ai fini dell'art.157 cod. pen. a cinque anni, quindi il termine prescrizionale di sei anni era già decorso prima della pronuncia della Corte d'appello e il reato era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
art. 625-bis, comma 3, seconda parte
Consente alla Corte di Cassazione di correggere d'ufficio errori di fatto nella sentenza; qui è stato usato per rilevare e correggere l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione.
Sezioni Unite, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Sez. Unite, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019
La pronuncia delle Sezioni Unite afferma che la recidiva può operare nel calcolo del termine prescrizionale; la Corte richiamata aveva applicato tale principio, anche se nel caso concreto la valutazione quantitativa della pena risultava errata.
Usato per stabilire la pena da considerare ai fini del calcolo della prescrizione tenendo conto dell'aumento per recidiva; la Corte ha valutato che, entro i limiti edittali, la pena ai fini dell'art.157 era pari a 5 anni.
art. 160, comma 3, cod. pen.
Richiamato relativamente ai limiti alla sospensione/interruzione del decorso della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non vi fossero cause che impedissero il decorso dei sei anni tra il 21/08/2015 e il 21/08/2021.
Massime di principio
- La Corte può e deve correggere d'ufficio errori di fatto che incidono sulla estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione occorre determinare la pena effettiva da considerare ai sensi dell'art.157 c.p.: la recidiva influisce sul calcolo ma l'aumento va quantificato alla luce dei limiti edittali dell'illecito.
- Se, anche tenendo conto della recidiva, la pena risultante non supera la soglia che prolunga il termine prescrizionale, la prescrizione può ritenersi maturata prima della pronuncia in grado di appello e la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'errata percezione dei dati numerici (es. errata valutazione dell'entità dell'aumento di pena per recidiva) può costituire un errore di fatto correggibile, distinto da una valutazione di merito.
- In ipotesi simili il difensore deve verificare e calcolare dettagliatamente la pena da considerare ai fini prescrizionali, anche tenendo conto dei limiti edittali e degli aumenti per recidiva, e contestare l'omessa declaratoria di estinzione ove maturi la prescrizione.
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