Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12999/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza impugnata, deducendo: 1) vizio di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena applicata, ritenuta troppo elevata o comunque non adeguatamente giustificata; 2) mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha rilevato che il primo motivo investe un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione dei criteri legali, e ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena. Quanto al secondo motivo, ha osservato che alla data della decisione il termine prescrizionale non era ancora decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla determinazione della pena, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché alla data della sentenza il termine non era ancora spirato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la commisurazione giudiziale della pena in rapporto alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.

  • art. 581 c.p.p.

    Indicato come norma i cui requisiti dell'atto di impugnazione, se mancanti, impediscono il valido formarsi del rapporto di impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, in presenza di ricorso inammissibile, non è possibile dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, inclusa la prescrizione.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione della discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • È sufficiente, ai fini della legittimità della commisurazione della pena, che il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singolo parametro prospettato dalla parte.
  • La doglianza sulla prescrizione è infondata se, alla data della decisione impugnata o della pronuncia esaminata, il termine non risulta ancora decorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione, determinata dalla mancanza dei requisiti formali dell'impugnazione o dalla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.