Cassazione Penale, Sentenza n. 06028/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per bancarotta patrimoniale e documentale. I fatti riguardano la distrazione di somme prelevate direttamente e trasferite a una parente tramite assegni circolari, non giustificate, e la mancata consegna di parte della contabilità (registro dei beni ammortizzabili) oltre alla restante contabilità ritenuta inattendibile. L'impugnazione articolava sette motivi: 1) il libro dei beni ammortizzabili non sarebbe una scrittura obbligatoria per la bancarotta documentale e mancherebbe il dolo; 2) travisamento della prova e deduzione che i fatti derivavano da colpa e superficialità, non da dolo; 3) assenza di indici di fraudolenza per la distrazione, che sarebbe colposa; 4-5) censura per il diniego delle attenuanti generiche per aver valorizzato impropriamente la condotta della ricorrente; 6) illegittima determinazione delle pene accessorie, poste in misura indipendente e troppo gravosa rispetto alla pena principale (richiamo art. 37 cod. pen.); 7) diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano della bancarotta documentale la Corte ha chiarito che l'oggetto del reato può comprendere qualsiasi documento contabile idoneo a ricostruire la gestione aziendale, e ha ravvisato il dolo specifico nella sottrazione del registro dei beni ammortizzabili finalizzata a nascondere vendite extracontabili il cui ricavato è stato distratto. Sui capi di bancarotta patrimoniale per distrazione la Cassazione ha ritenuto infondate le censure: la condotta consistente nella liquidazione di beni e nell'appropriazione dei ricavi in epoca di tensione finanziaria integra il dolo generico richiesto dalla fattispecie, e non è necessario dimostrare che i singoli prelievi abbiano direttamente cagionato il dissesto. I motivi sul diniego delle attenuanti generiche e sull'attenuante di cui all'art. 219 I.f. sono stati ritenuti generici o infondati, dove la corte di merito aveva motivato valorizzando la pluralità dei fatti distrattivi e l'occultamento della contabilità. La censura sulla determinazione delle pene accessorie è stata respinta richiamando il principio che la loro durata deve essere fissata applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e non automaticamente rapportata alla pena principale (interpretazione in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità). Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge fallimentare (I.f.) art. 216
Richiamata in relazione alla determinazione delle pene accessorie e alla definizione delle fattispecie di bancarotta; la Corte ricorda che la disciplina delle pene accessorie post riforme va interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Richiamato dal ricorso in riferimento alle scritture contabili obbligatorie; la Corte distingue tra bancarotta semplice (scritture obbligatorie) e bancarotta fraudolenta documentale (qualsiasi documento contabile idoneo a ricostruire la gestione)
Richiamato quanto alla commisurazione della pena principale e delle pene accessorie; la Corte afferma che la durata delle pene accessorie deve essere determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non automaticamente legata alla durata della pena principale
Indicazioni sui criteri di determinazione della pena (tenuità, gravità, personalità del reo, circostanze): utilizzato per giustificare la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie
legge fallimentare art. 219, comma terzo
L'attenuante prevista è stata negata dalla Corte d'appello e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non censurabile; la valutazione dell'entità del danno è rimessa al giudice di merito
Massime di principio
- La bancarotta documentale fraudolenta può riguardare qualsiasi documentazione contabile idonea a ricostruire la gestione aziendale, non soltanto le scritture formalmente obbligatorie
- Per la bancarotta per distrazione non è necessario provare che il singolo atto abbia direttamente causato il fallimento: è sufficiente la volontà consapevole di destinare risorse aziendali a fini diversi dalla garanzia dei creditori (dolo generico), valutata anche alla luce dello stato di crisi e di indici di fraudolenza
- La presenza di indici di fraudolenza va ricercata nella condotta complessiva: tempi delle operazioni rispetto alla crisi, vendite extracontabili, occultamento della contabilità e trasferimenti a familiari sono elementi fortemente indizianti
- Il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è limitato: la Cassazione non riesamina il merito della valutazione probatoria ma verifica che non vi sia stata una distorsione incontrovertibile del dato probatorio rilevante
- Le attenuanti generiche e specifiche vanno adeguatamente motivate dal giudice di merito; censure generiche in Cassazione sono spesso inammissibili se non si confrontano puntualmente con la motivazione sottostante
- La determinazione delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla pena principale; il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. nella misura prevista dalla legge fallimentare
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