Cassazione Civile, Ordinanza n. 13760/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d’appello che, in sede di opposizione a decreto di liquidazione dell’equa riparazione, aveva riconosciuto un indennizzo di euro 4.000,00 per la non ragionevole durata di un processo presupposto in materia di diritti reali. La censura verteva su tre profili: 1) la Corte territoriale avrebbe illegittimamente computato la durata irragionevole separatamente per ciascun grado del giudizio presupposto, invece che in modo unitario sull’intero processo; 2) avrebbe errato nel sottrarre integralmente due periodi di rinvio/intervallo processuale, uno perché richiesto da una parte e l’altro perché non meglio giustificato, senza verificare se tali tempi fossero effettivamente imputabili alle parti o all’organizzazione giudiziaria; 3) avrebbe infine commesso un errore aritmetico nel calcolo complessivo della durata eccedente il termine ragionevole, con conseguente pregiudizio sulla misura dell’indennizzo. Il ricorrente ha inoltre denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre a motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini della legge Pinto, la ragionevolezza della durata del processo presupposto deve essere valutata in modo unitario e non frazionato per gradi, perché il comma 2-ter dell’art. 2 L. n. 89/2001 considera comunque l’intera durata del giudizio fino alla definizione irrevocabile. Ha quindi ritenuto illegittimo il metodo della Corte d’appello che aveva calcolato separatamente i ritardi di primo e secondo grado, poiché tale frazionamento poteva ridurre artificiosamente l’indennizzo incidendo sugli arrotondamenti in danno dell’istante. La Cassazione ha inoltre ritenuto non corretta la detrazione automatica dei due periodi indicati dal giudice di merito: per il rinvio richiesto da una parte non basta la sola richiesta della parte per escludere il periodo dalla durata rilevante, occorrendo verificare anche l’incidenza di ragioni organizzative dell’ufficio giudiziario; quanto all’altro intervallo, la motivazione del decreto non rendeva percepibile il fondamento della detrazione. Infine, poiché il provvedimento è stato cassato con rinvio, l’ulteriore doglianza sull’errore di calcolo è stata rimessa al giudice di merito in sede di nuovo computo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà ricalcolare l’indennizzo e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
si considera rispettato il termine ragionevole ... se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità
fissa i parametri di ragionevolezza per i singoli gradi del processo civile di cognizione
art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001
si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni
impone una valutazione complessiva e unitaria della durata dell’intero processo, a prescindere dalla scansione per gradi
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo
l’indennizzo va calcolato considerando le frazioni superiori a sei mesi e non può essere ridotto con artificiosi frazionamenti per gradi
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione del decreto è stata ritenuta apparente o comunque non sufficientemente intelligibile quanto alla detrazione di alcuni periodi
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, la valutazione del ritardo imputabile all’amministrazione deve avere ad oggetto l’intero processo presupposto in modo unitario, salvo i casi in cui la legge o la struttura del procedimento impongano una diversa scansione.
- L’indennizzo ex legge Pinto non può essere diminuito mediante un frazionamento artificioso della durata eccedente in singoli gradi o fasi, se tale operazione incide sugli arrotondamenti previsti dalla norma in danno dell’avente diritto.
- La mera richiesta di rinvio da parte di un litigante non consente automaticamente di imputare tutto il relativo intervallo alla parte, dovendosi verificare anche l’incidenza di eventuali disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario e del modo in cui il processo è stato concretamente gestito.
- Quando il giudice esclude dal computo alcuni periodi processuali, deve indicare in modo chiaro e intelligibile la ragione della detrazione; una motivazione solo apparente o non decifrabile integra vizio denunciabile in cassazione.
- Se il provvedimento impugnato viene cassato per un nuovo calcolo dell’indennizzo, gli eventuali errori aritmetici residui possono essere riesaminati dal giudice di rinvio nell’ambito della complessiva rideterminazione della durata rilevante.
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