Cassazione Penale, Sentenza n. 19623/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017) perché proposto personalmente dopo il 3 agosto 2017. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, in considerazione di possibile colpa nella proposizione del ricorso. Decisione resa in data 11/03/2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Verdiani ha impugnato con ricorso per cassazione un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze relativo a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha imposto la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto obblighi formali che rendono inammissibile il ricorso non sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato in Cassazione; utilizzato per confermare l'obbligo di rappresentanza tecnica.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle regole formali di instaurazione del ricorso per cassazione che implicano la firma del difensore abilitato; contribuisce a fondare l'inammissibilità del ricorso personale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
Art. 35-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Mater ia normativa del reclamo originario oggetto del provvedimento impugnato; il ricorso cassazionale verteva su una decisione in materia di esecuzione penitenziaria disciplinata da questa norma.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Principio che ammette la condanna alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella condotta processuale; richiamato per giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello, Rv. 272010)
Precedente della Corte di legittimità che conferma l'interpretazione secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale e che esclude la presentazione personale del ricorrente in tali casi.
Massime di principio
- Dopo il 3 agosto 2017 (legge n. 103/2017) l'imputato o il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione: tali ricorsi sono inammissibili se non sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Prima di depositare un ricorso per cassazione in materia penale o di esecuzione penitenziaria è necessario verificare la regolarità formale della sottoscrizione e la qualifica del difensore; la mancata osservanza comporta inammissibilità e possibili sanzioni economiche.
- Nei procedimenti cautelati o relativi all'ordinamento penitenziario (es. reclamo ex art. 35-bis O.P.) valgono le stesse regole di rappresentanza previste per la cassazione ordinaria: non ci sono eccezioni automatiche per la materia.
- La Corte può condannare il soggetto che propone ricorsi in contrasto con le regole formali anche alla cassa delle ammende quando non si possono escludere profili di colpa; è opportuno evitare iniziative personali e rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato.
- I precedenti delle sezioni unite e le interpretazioni giurisprudenziali devono essere consultate per verificare limiti e possibili eccezioni, ma la regola della rappresentanza specialistica in Cassazione è consolidata.
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