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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19623/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017) perché proposto personalmente dopo il 3 agosto 2017. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, in considerazione di possibile colpa nella proposizione del ricorso. Decisione resa in data 11/03/2026.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verdiani ha impugnato con ricorso per cassazione un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze relativo a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha imposto la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 103 del 2017

    Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto obblighi formali che rendono inammissibile il ricorso non sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato in Cassazione; utilizzato per confermare l'obbligo di rappresentanza tecnica.

  • Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo alle regole formali di instaurazione del ricorso per cassazione che implicano la firma del difensore abilitato; contribuisce a fondare l'inammissibilità del ricorso personale.

  • Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

  • Art. 35-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Mater ia normativa del reclamo originario oggetto del provvedimento impugnato; il ricorso cassazionale verteva su una decisione in materia di esecuzione penitenziaria disciplinata da questa norma.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Principio che ammette la condanna alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella condotta processuale; richiamato per giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello, Rv. 272010)

    Precedente della Corte di legittimità che conferma l'interpretazione secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale e che esclude la presentazione personale del ricorrente in tali casi.

Massime di principio

  • Dopo il 3 agosto 2017 (legge n. 103/2017) l'imputato o il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione: tali ricorsi sono inammissibili se non sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione in materia penale o di esecuzione penitenziaria è necessario verificare la regolarità formale della sottoscrizione e la qualifica del difensore; la mancata osservanza comporta inammissibilità e possibili sanzioni economiche.
  • Nei procedimenti cautelati o relativi all'ordinamento penitenziario (es. reclamo ex art. 35-bis O.P.) valgono le stesse regole di rappresentanza previste per la cassazione ordinaria: non ci sono eccezioni automatiche per la materia.
  • La Corte può condannare il soggetto che propone ricorsi in contrasto con le regole formali anche alla cassa delle ammende quando non si possono escludere profili di colpa; è opportuno evitare iniziative personali e rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato.
  • I precedenti delle sezioni unite e le interpretazioni giurisprudenziali devono essere consultate per verificare limiti e possibili eccezioni, ma la regola della rappresentanza specialistica in Cassazione è consolidata.

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