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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali: - del Progetto di vita personalizzato prot. n. -OMISSIS- predisposto dall'A.S.L. di Avellino in favore della minore ricorrente, contenente l'indicazione di 17 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di sei mesi, negando, così, di fatto l'erogazione di 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di supervisione e logopedia con metodo prompt, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto lesiva degli interessi della minore; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; per l'accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 a settimana, comprensive di supervisione, parent training e logopedia con metodo prompt, fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta, mediante il rimborso delle fatture di spesa, il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 30 ore settimanali, comprensive di supervisione, parent training e logopedia prompt fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'A.S.L. di Avellino che prevedeva 17 ore settimanali di trattamento ABA, oltre a parent training e supervisione, per sei mesi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e gli atti presupposti, contestando la previsione di sole 17 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di due ore mensili di parent training e due ore mensili di supervisione, anziché almeno 30 ore settimanali comprensive di supervisione, parent training e logopedia con metodo prompt. Hanno chiesto l'accertamento del diritto della minore a ricevere tali prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, mediante erogazione diretta o rimborso delle spese, fino al compimento della maggiore età. L'A.S.L. ha eccepito l'acquiescenza al progetto, deducendola dalla sottoscrizione apposta da un genitore. Il giudizio cautelare ha inoltre posto la necessità di verificare, mediante consulenza tecnica d'ufficio, l'adeguatezza del progetto rispetto alle concrete condizioni cliniche della minore e l'intensità terapeutica necessaria.

La decisione

Il Collegio ha accolto parzialmente la domanda cautelare, confermando il decreto monocratico presidenziale. Ha ordinato all'A.S.L. di continuare a erogare il trattamento ABA presso il Centro AIAS di Cicciano con la medesima équipe, per garantire la continuità terapeutica sino alla definizione del giudizio di merito. La misura è stata giustificata dalla delicatezza della materia, dal rischio di pregiudizio derivante da discontinuità terapeutiche e dalla particolare fragilità clinica della minore, classificata al terzo livello di gravità secondo il DSM-5, con necessità di supporto molto significativo. L'A.S.L. non aveva indicato profili ostativi alla prosecuzione della medesima équipe. È stata invece respinta, allo stato cautelare, la richiesta di incremento a 30 ore settimanali, ritenuta subordinata a un necessario approfondimento diagnostico. È stata esclusa l'acquiescenza, poiché la firma del genitore, apposta per presa visione e da uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, non costituiva in assenza di ulteriori indici univoci accettazione del progetto. Il Collegio ha disposto una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l'idoneità del progetto personalizzato e, se necessario, il trattamento ABA appropriato, entro i limiti temporali previsti dal PDTA regionale. Il CTU dovrà anche verificare la possibile definizione consensuale dei contenuti del progetto, da recepirsi con provvedimento espresso e motivato dell'A.S.L. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; è stata applicata per confermare parzialmente la misura già adottata in sede monocratica.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la modalità di prestazione del giuramento del consulente tecnico mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la facoltà del CTU di non accettare l'incarico o per l'obbligo di astensione.

  • DGRC n. 131/2021

    Ha approvato il PDTA regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti in età evolutiva con disturbo dello spettro autistico.

  • DGRC n. 42/2024

    Ha modificato il PDTA regionale; il CTU deve mantenere la durata dell'eventuale trattamento ABA entro i massimi previsti dal PDTA per la fascia d'età.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di una minore affetta da grave disturbo dello spettro autistico, il giudice amministrativo può disporre in sede cautelare la prosecuzione del trattamento riabilitativo con la medesima équipe sanitaria, quando la continuità terapeutica sia necessaria a evitare possibili pregiudizi allo sviluppo e l'amministrazione non abbia indicato specifici ostacoli alla prosecuzione.
  • La richiesta cautelare di incremento dell'intensità di un trattamento sanitario riabilitativo non può essere accolta senza un adeguato approfondimento diagnostico sulle condizioni concrete del paziente e sulla correlazione tra gravità clinica e intensità terapeutica necessaria.
  • La sottoscrizione apposta dal genitore su un progetto sanitario per mera presa visione, soprattutto quando provenga da uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, non integra acquiescenza all'atto se non è accompagnata da ulteriori elementi univoci attestanti la volontà di accettarlo.
  • Quando l'adeguatezza di un progetto sanitario personalizzato dipende da valutazioni cliniche specialistiche, il giudice amministrativo può disporre CTU per accertare la patologia, la relativa gravità, l'efficacia del progetto e l'eventuale trattamento necessario, anche quanto a durata, intensità, supervisione e parent training.
  • Il consulente tecnico d'ufficio, ove possibile, può essere incaricato di verificare la disponibilità delle parti a concordare i contenuti del progetto terapeutico; l'eventuale accordo deve essere documentato e recepito dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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