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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36530/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un condannato, ammesso con sentenza del Tribunale di Firenze del 30 giugno 2023 alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha chiesto la riduzione della pena a titolo di liberazione anticipata per i periodi trascorsi in esecuzione della pena sostitutiva. Con ordinanza del 17 febbraio 2026, il Magistrato di sorveglianza di Firenze si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Firenze; quest’ultimo, a sua volta dichiarandosi incompetente in favore del Magistrato di sorveglianza, ha sollevato conflitto davanti alla Corte di cassazione. Il Procuratore generale ha chiesto di attribuire la competenza al Magistrato di sorveglianza. La Corte ha esaminato se, per la liberazione anticipata riferita alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza spettasse al Magistrato di sorveglianza o al giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di conoscere del procedimento aveva determinato una situazione di stasi processuale. Ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha rilevato che la liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che l’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen. attribuisce espressamente al Magistrato di sorveglianza la decisione sulla concessione o sul diniego del beneficio; le ragioni sistematiche a favore della concentrazione della competenza presso il giudice dell’esecuzione non consentono di superare il dato testuale. Decisione assunta il 10 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.p.

    L'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

    Il conflitto di competenza è risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 32 c.p.p. quando il rifiuto di entrambi i giudici di procedere determina una stasi processuale che non può essere superata altrimenti.

  • art. 54 Ord. pen.

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La liberazione anticipata può essere riconosciuta anche a chi sta eseguendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 69-bis Ord. pen.

    L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

    La competenza funzionale a decidere in prima istanza sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata appartiene al Magistrato di sorveglianza; contro la sua ordinanza è previsto reclamo al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 57 l. n. 689 del 1981

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    Nel combinato disposto indicato dalla Corte, l’art. 57 concorre a fondare l’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 76 l. n. 689 del 1981

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    Nel combinato disposto richiamato, l’art. 76 concorre a fondare l’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La disposizione, insieme alle norme richiamate, consente di riconoscere la liberazione anticipata anche durante l’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è applicabile al condannato che esegue la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in base al combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.
  • La decisione sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata, anche quando la richiesta riguarda periodi di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva, spetta funzionalmente al Magistrato di sorveglianza, secondo il dato testuale dell’art. 69-bis Ord. pen.; le ragioni sistematiche per attribuire la competenza al giudice dell’esecuzione non prevalgono sul testo normativo.
  • Il conflitto di competenza è ammissibile quando il rifiuto di conoscere del medesimo procedimento da parte dei giudici coinvolti crea una stasi processuale superabile soltanto mediante la decisione della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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