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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17964/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto non consentito dalla disciplina speciale delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale ha applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice non avrebbe riconosciuto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha però rilevato che, nei confronti di una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non rientra tra i motivi consentiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
  • Una doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento se non rientra nei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza formalità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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