Cassazione Penale, Ordinanza n. 17964/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto non consentito dalla disciplina speciale delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale ha applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice non avrebbe riconosciuto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha però rilevato che, nei confronti di una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non rientra tra i motivi consentiti.
Norme richiamate
indica il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata applicata la pena all'imputato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di applicazione della pena
invocato dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non vi è ricompresa
consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità
richiamata quale fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- Una doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento se non rientra nei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →