Cassazione Penale, Sentenza n. 31172/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo la recidiva, dichiarando la prescrizione per alcuni fatti (capo A) e rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) nullità per mancato avviso sulla possibilità di sostituzione della pena detentiva (richiamando artt. 545-bis e 598 cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. n.150/2022); 2) carenza di motivazione rispetto al capo B (contestazione di traffico di influenze illecite); 3) errata qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo B, sostenendo che si tratti di millantato credito o, comunque, di truffa e non di traffico di influenze illecite (richiamando artt. 346, 346-bis e 640 c.p.). Sono stati poi depositati motivi aggiunti relativi alla procedura di sostituzione della pena e al richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per carenza di specificità. Ha invece accolto il terzo motivo: richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 19357/2024), ha affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze (art. 346-bis) e il millantato credito "corruttivo" (art. 346, comma secondo) e che, alla luce degli elementi fattuali emersi in merito al capo B (assenza di elementi sulla reale esistenza dell'influenza vantata), la condotta va riqualificata come truffa (art. 640 c.p.). Poiché il reato così riqualificato è estinto per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B. Tuttavia, ritenuto che la riqualificazione individua un reato più grave con riflessi sulla determinazione complessiva della pena, ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per la sola rideterminazione della pena (per gli effetti sulla rimanente parte della sentenza). Il secondo motivo è stato rigettato come inammissibile; sul primo motivo (sostituzione pena) non è intervenuta una decisione favorevole al ricorrente, essendo la questione assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Norme richiamate
La condotta contestata al capo B è stata riqualificata in truffa; la Corte ha rilevato che gli elementi delle sentenze di merito sono più coerenti con la fattispecie di truffa e che tale reato, come accertato, è però estinto per prescrizione.
art. 346, comma secondo, cod. pen. (millantato credito c.d. "corruttivo")
La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la fattispecie abrogata (millantato credito "corruttivo") non è automaticamente coincidente o continuativa con la fattispecie della truffa e richiede, se evocata, accertamento formale di tutti gli elementi specializzanti.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite che ha escluso continuità normativa tra art. 346-bis e l'abrogato art. 346 comma 2; la norma del 2019 sanziona situazioni diverse (intesa criminosa e vantare relazioni) e non copre automaticamente le condotte in cui è solo presente il "col pretesto" di remunerare un funzionario inesistente.
Riferito dal ricorrente in relazione all'istituto della sostituzione della pena detentiva; la Corte non ha ritenuto necessario decidere definitivamente sulla doglianza, avendo risolto il ricorso sul piano della qualificazione del reato (motivo terzo) che assorbiva la questione.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione ai termini dell'impugnazione e alla specificità dei motivi; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancanza di specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 598-bis cod. proc. pen. (comma 4-ter introdotto con d.lgs. 19 marzo 2024 n.31)
Richiamato nei motivi aggiunti dal ricorrente per sostenere regime diverso in tema di sostituzione della pena in appello; la Corte non ha affrontato pienamente la questione sostanziale, avendo deciso per la riqualificazione e l'estinzione per prescrizione del capo B.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di avviso sull'istituto della sostituzione della pena dopo la riduzione della pena in appello; la Corte non ha pronunciato un decisum favorevole su tale profilo, essendo la questione assorbita dalla valutazione di merito sulla qualificazione del fatto.
La riforma del 2019 ha introdotto e modificato la fattispecie di traffico di influenze (art. 346-bis) e ha prodotto effetti interpretativi che le Sezioni Unite hanno chiarito: la nuova norma non è in continuità con la precedente figura del millantato credito "corruttivo" e non può essere applicata automaticamente ai fatti anteriori senza la verifica degli elementi costitutivi.
Sezioni Unite, sentenza n. 19357 del 29/02/2024 (Mazzarella)
Cardine per la decisione: ha stabilito che non sussiste continuità normativa tra traffico di influenze e millantato credito "corruttivo" e ha indicato i criteri per la corretta riqualificazione delle condotte, distinguendo il mediatore che 'vanta' relazioni dall'autore che induce in errore la vittima (che può integrare truffa).
Massime di principio
- La distinzione tra traffico di influenze (art. 346-bis) e millantato credito/truffa è sostanziale: occorre valutare se è accertata l'esistenza o la concreta possibilità di instaurare l'influenza; in mancanza di elementi sull'effettiva influenza vantata la condotta tende a ricadere nella truffa.
- Le modifiche normative del 2019 non autorizzano una "riedizione" automatica dei fatti commessi prima della riforma: la riqualificazione richiede il formale accertamento di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie più grave.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e circostanziati: la genericità o le doglianze meramente assertive sono inammissibili per difetto di specificità o interesse.
- Quando la riqualificazione individuata in cassazione incide sulla gravosità del reato, la Corte di legittimità può disporre rinvio al giudice d'appello per la sola rideterminazione della pena, perché in questa sede non è possibile riformulare la misura della pena.
- Se il reato risultante da una riqualificazione è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio il capo relativo (beneficio per l'imputato), ma ci possono restare effetti sull'accertamento residuo e sulla riedeterminazione della pena per gli altri capi.
- Dal punto di vista difensivo, è essenziale documentare e contestualizzare gli elementi di fatto (esistenza effettiva di relazioni, comunicazioni, promesse concrete) quando si contesta una qualificazione in termini di traffico di influenze; viceversa, si rischia la riqualificazione in truffa.
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