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Sentenza

Sentenza n. 3652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo di odontoiatra conseguito in Romania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato il diniego del Ministero della Salute del 10 maggio 2024 e la sentenza del TAR Lazio che lo aveva confermato. Ha sostenuto che il riconoscimento del titolo rumeno già ottenuto in Spagna avrebbe dovuto comportare il riconoscimento in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE, invocando il carattere automatico e incondizionato del riconoscimento delle qualifiche professionali e la rilevanza dell'esercizio continuativo della professione in Romania. Ha dedotto inoltre che il Ministero non avrebbe attivato la procedura di verifica prevista dall'art. 50, paragrafo 2, della direttiva nei confronti delle autorità rumene o spagnole, che non sarebbero sussistite circostanze eccezionali idonee a giustificare il diniego, che il riconoscimento spagnolo avrebbe dovuto essere valorizzato e, in via subordinata, che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire il ricorso alle misure compensative previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero aveva invece fondato il diniego sull'inadeguatezza e sulla non affidabilità del percorso formativo, poiché il ricorrente aveva dichiarato di avere frequentato i primi quattro anni presso l'Università di Sarajevo, circostanza risultata non vera dagli accertamenti svolti tramite l'Ambasciata italiana e l'autorità universitaria bosniaca. Il precedente diniego del 2015, fondato sui medesimi accertamenti, era stato confermato da una sentenza del TAR Lazio del 2018 passata in giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il riconoscimento spagnolo non imponesse all'Italia il riconoscimento del titolo, poiché la direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri, non il riconoscimento delle decisioni con cui un altro Stato membro abbia riconosciuto una qualifica. L'oggetto della verifica italiana restava quindi il titolo di formazione rilasciato in Romania. Il carattere automatico del riconoscimento non impedisce allo Stato ospitante, in presenza di un dubbio fondato, di verificare l'autenticità del titolo e il rispetto delle condizioni minime di formazione. Nel caso concreto il dubbio era fondato sugli accertamenti secondo cui l'interessato non aveva frequentato l'Università di Sarajevo per gli anni dichiarati; tale circostanza integrava una situazione eccezionale idonea a giustificare il diniego e risultava già coperta dal giudicato formatosi sulla precedente controversia. La censura relativa all'art. 50, paragrafo 2, è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui riproponeva la legittimità degli accertamenti sul titolo rumeno già definita con il precedente giudicato. Il giudicato sostanziale vincola le parti anche sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione. L'esercizio continuativo della professione non poteva sanare il mancato rispetto delle condizioni minime di formazione, che per la formazione odontoiatrica richiedono almeno cinque anni di studio e 5.000 ore di insegnamento teorico e pratico. Anche la censura sulle misure compensative è stata respinta, perché avrebbe dovuto essere dedotta nel primo contenzioso relativo al titolo rumeno. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • direttiva 2005/36/CE, considerando 12

    La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva.

    La direttiva disciplina il riconoscimento della qualifica professionale originariamente acquisita in uno Stato membro, ma non impone il riconoscimento, da parte di un altro Stato membro, della decisione con cui il primo Stato abbia riconosciuto una qualifica conseguita altrove.

  • art. 50, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE

    In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione ... nonché ... la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa ... le condizioni minime di formazione.

    In presenza di un dubbio fondato, lo Stato ospitante può verificare l'autenticità del titolo e il rispetto delle condizioni minime di formazione anche nell'ambito di professioni soggette al riconoscimento automatico.

  • art. 34, comma 2, direttiva 2005/36/CE

    La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo ... e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno.

    Il riconoscimento automatico presuppone il rispetto delle condizioni minime armonizzate di durata e contenuto della formazione odontoiatrica; il solo esercizio professionale non può sanare il mancato possesso di tali requisiti.

  • art. 22 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Il riconoscimento ... può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente ... se la durata della formazione ... è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia.

    La questione delle misure compensative avrebbe dovuto essere dedotta nel primo contenzioso relativo al titolo rumeno e non può essere utilmente riproposta dopo il giudicato.

  • art. 34 c.p.a.

    Il giudicato amministrativo sostanziale formatosi sulla precedente decisione opera tra le parti anche rispetto agli accertamenti costituenti il presupposto logico-giuridico della statuizione finale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro non obbliga automaticamente gli altri Stati membri a riconoscere la decisione di riconoscimento: ciascuno Stato deve valutare, nei limiti previsti dal diritto dell'Unione, il titolo di formazione originariamente rilasciato nello Stato membro d'origine.
  • Anche nel regime europeo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, lo Stato membro ospitante può effettuare verifiche sull'autenticità del titolo e sul rispetto delle condizioni minime di formazione quando sussista un dubbio fondato, senza che ciò contrasti con il carattere automatico del riconoscimento.
  • Un certificato di conformità rilasciato dall'autorità dello Stato membro d'origine non preclude la verifica prevista dall'art. 50, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE quando elementi istruttori concreti mettano in dubbio l'effettivo svolgimento del percorso formativo o il rispetto dei requisiti minimi armonizzati.
  • Il giudicato amministrativo sostanziale copre non soltanto il dispositivo, ma anche gli accertamenti che costituiscono presupposto logico-giuridico necessario della decisione; tali questioni non possono essere nuovamente dedotte tra le medesime parti in un successivo giudizio.
  • L'esercizio della professione nello Stato membro non può, da solo, sanare il mancato rispetto delle condizioni minime armonizzate di formazione richieste per il riconoscimento automatico di una qualifica professionale.
  • Le questioni relative alle misure compensative devono essere dedotte nel giudizio concernente il titolo e il diniego originario; dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione non possono essere riproposte in un nuovo giudizio basato su una successiva istanza di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsercizio della professioneGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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