Cassazione Civile, Ordinanza n. 01291/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata con la dichiarazione di fallimento di una società nel 2001 e chiusa solo nel 2019. Era stato ammesso al passivo per un credito privilegiato, quasi integralmente soddisfatto, e per un credito chirografario solo in minima parte. La Corte d'appello di Brescia aveva però rigettato la domanda ritenendo che, nonostante il superamento del termine di sei anni previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali, la durata non fosse irragionevole per la particolare complessità della procedura e che, comunque, il pregiudizio non fosse indennizzabile in ragione dei vantaggi conseguiti dal creditore. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: il primo e il secondo contro la motivazione sulla complessità e sulla valutazione delle attività della curatela; il terzo per violazione della L. n. 89 del 2001, sostenendo che, anche a fronte della complessità, una procedura durata oltre 18 anni non può essere sottratta all'indennizzo; il quarto e il quinto su interessi, rivalutazione e mancata soddisfazione dell'intero credito; il sesto su asserita disparità di trattamento rispetto ad altri casi decisi dalla stessa Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla motivazione perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o illogicità motivazionale, salvo l'assenza assoluta o apparente della motivazione, qui esclusa. Ha accolto il terzo motivo, affermando che nella disciplina della legge Pinto per le procedure concorsuali il termine ragionevole è di sei anni, temperabile al massimo fino a sette in caso di particolare complessità; una durata di circa 18 anni non può essere giustificata dalla complessità e non consente di negare in radice l'indennizzo, salvo i casi tassativi di esclusione previsti dalla legge. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché estraneo ai vizi deducibili in cassazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
dopo la riforma è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; restano esclusi i vizi di semplice illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo motivazione assente o apparente
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
nel valutare la violazione del termine ragionevole il giudice considera complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
per le procedure concorsuali il termine ragionevole si considera rispettato se la procedura si conclude in sei anni
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'indennizzabilità del pregiudizio
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies
le ipotesi di non spettanza del diritto all'indennizzo sono tassative; la complessità della procedura, da sola, non vi rientra
art. 6 CEDU
la durata irragionevole del processo integra normalmente un danno non patrimoniale, salvo prova di circostanze particolari che lo escludano
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel sesto motivo per denunciare disparità di trattamento
art. 4 Cost.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
art. 35 Cost.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
art. 11 Cost.
richiamato dal ricorrente nel sesto motivo
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'equa riparazione, la durata ragionevole ordinaria è fissata dalla legge in sei anni; la particolare complessità può al più giustificare uno slittamento contenuto fino a circa sette anni, ma non una protrazione molto più ampia.
- La complessità della procedura fallimentare non consente, di per sé, di escludere radicalmente il diritto all'indennizzo quando il superamento del termine ragionevole sia macroscopico, restando decisive solo le cause tassative di non spettanza previste dalla legge.
- Nell'ambito della legge Pinto, una volta accertata una durata irragionevole oltre soglia, il danno non patrimoniale si presume in via normale come conseguenza della lesione del diritto alla ragionevole durata, salvo che siano allegate e provate circostanze specifiche idonee a escluderlo.
- In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la sentenza per mera illogicità o insufficienza della motivazione; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un vizio motivazionale radicale.
- Le scelte gestorie della procedura fallimentare non sono, di per sé, il tema del giudizio di equa riparazione, se non nei limiti in cui incidano sull'accertamento della durata ragionevole e del danno indennizzabile.
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