Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32945/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

L'associazione aveva stipulato con il Comune un contratto di locazione ventennale di un immobile da destinare esclusivamente a sede per corsi professionali, con canone convenuto in misura corrispondente ai lavori di ristrutturazione dell'immobile. Dopo alcuni anni di utilizzo, a seguito di verifiche amministrative, la sede era risultata inadeguata rispetto ai requisiti richiesti per l'accreditamento delle attività formative; l'associazione aveva quindi chiesto al Comune di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare l'agibilità e la conformità del locale. Nel giudizio di merito aveva domandato la condanna del locatore all'esecuzione dei lavori e il risarcimento dei danni per l'impossibilità di utilizzare il bene locato e di svolgere i corsi, quantificando il pregiudizio sia come canoni inutilmente anticipati sia come mancato guadagno derivante dall'attività formativa e da un contratto di fornitura con un terzo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando il danno in euro 25.200,00 sulla base di un canone mensile moltiplicato per nove mesi. In Cassazione l'associazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 434 e 436 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito indebitamente al Comune una sorta di appello incidentale implicito sulla quantificazione del danno, nonostante tale censura non fosse stata effettivamente proposta; 2) violazione dell'art. 1363 c.c., per errata interpretazione del contratto di fornitura con il soggetto terzo, utilizzato come parametro per la quantificazione del lucro cessante; 3) violazione dell'art. 1223 c.c., perché la somma liquidata sarebbe stata comunque errata e, trattandosi di danno da inadempimento contrattuale, la rivalutazione andava computata dal momento della maturazione del credito sino alla liquidazione, mentre la sentenza si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che l'importo era già rivalutato all'attualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata e perché formulato senza adeguata riproduzione del contenuto degli atti richiamati, con violazione dell'onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.; inoltre la censura non si traduceva in una reale dimostrazione dell'errore denunciato. Il secondo motivo è stato qualificato come deduzione di un errore revocatorio, da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione, oltre che come censura generica. È stato invece accolto il terzo motivo, perché nella sentenza della Corte d'appello mancava totalmente la motivazione sulla voce relativa alla rivalutazione all'attualità dell'importo liquidato: la liquidazione risultava meramente aritmetica, priva di giustificazione sulla corretta attualizzazione del danno. In conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la liquidazione del danno e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che prospetta ultra-petizione deve confrontarsi con la reale portata della motivazione impugnata e con il contenuto effettivo delle difese ascritte alla controparte.

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato quale norma processuale sulla struttura dell'appello, ma la censura viene dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione e carenza di specificità.

  • art. 436 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della critica alla qualificazione dell'appello incidentale, ma senza superare il difetto di specificità del motivo.

  • art. 1363 c.c.

    È invocato per lamentare un'erronea interpretazione contrattuale; la censura però viene reputata generica e non deducibile nei termini proposti.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato per sostenere che il risarcimento da inadempimento deve coprire perdita subita e mancato guadagno; il motivo viene però accolto solo nei limiti del difetto assoluto di motivazione sulla rivalutazione.

  • art. 1575 c.c.

    È richiamato come norma sugli obblighi del locatore, in particolare sulla manutenzione idonea a consentire il godimento del bene secondo la destinazione convenuta.

  • art. 1576 c.c.

    È richiamato come norma sugli obblighi di manutenzione del locatore e sulla base dell'accertata responsabilità contrattuale.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo non idoneo a censurare concretamente la decisione è trattato come 'non motivo' e dunque inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Per i motivi fondati su atti processuali è necessario indicare e riprodurre specificamente il contenuto rilevante dell'atto richiamato.

  • art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

    La totale assenza di motivazione sulla rivalutazione del danno integra vizio della sentenza, censurabile in cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio va fatto valere con revocazione quando la censura riguarda un errore di percezione o di fatto e non una questione decisa nel merito.

  • Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013

    È richiamata per consentire di apprezzare il motivo come denuncia del vizio di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., anche se non espressamente intestato come tale.

  • Cass. n. 359/2005

    Richiamata sul requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione, che deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.

  • Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui il motivo di impugnazione deve consistere in una critica puntuale e specifica della decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è ammissibile solo se si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta isolare singoli passaggi del provvedimento o dedurre censure generiche e astratte.
  • Quando il motivo si fonda su atti o documenti processuali, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La deduzione di un errore di percezione o di fatto del giudice, se non si traduce in una questione di diritto già decisa, deve essere veicolata mediante revocazione e non attraverso il ricorso per cassazione.
  • La totale mancanza di motivazione su una componente essenziale della liquidazione del danno, quale l'attualizzazione/rivalutazione dell'importo, integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la liquidazione deve essere sorretta da una motivazione che spieghi il criterio utilizzato e la corretta individuazione delle componenti del pregiudizio, non potendo risolversi in una mera operazione aritmetica priva di giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.