Cassazione Penale, Sentenza n. 34036/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la responsabilità penale di Cosimo Prete per peculato (art. 314 c.p.), contestando: 1) la qualificazione del fatto come peculato anziché appropriazione indebita o truffa; 2) l'assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio per il dipendente di Poste Italiane nello svolgimento delle attività di raccolta del risparmio postale; 3) la mancanza del dolo necessario; 4) eccessività della pena; 5) estinzione del reato per prescrizione. In particolare il ricorrente sostenne che l'attività di bancoposta è privatistica e che le condotte erano tipiche di attività bancaria o truffaldina, non peculato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato che la raccolta del risparmio postale (libretti e buoni fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della Cassa depositi e prestiti) costituisce prestazione di un pubblico servizio e che l'operatore di Poste italiane addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Conseguentemente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (Prete aveva accesso alla cassa e al sistema informatico, riscosso buoni e dirottato le somme su conti a lui riconducibili) rientra nella fattispecie del peculato; le censure relative alla qualificazione del reato, al dolo e alla misura della pena sono state ritenute infondate. Il ricorso è stato respinto e la decisione di merito confermata nella parte rilevante (condanna per peculato confermata).
Norme richiamate
Norma applicata alla condotta del dipendente che, avendo per ragione del servizio la disponibilità di denaro o cose altrui, se ne appropria; la Corte ha richiamato la nozione di "possesso o comunque disponibilità" (anche giuridica) qualificata dalla ragione dell'ufficio come elemento costitutivo del reato
Le Sezioni Unite hanno precisato che la qualifica di incaricato di pubblico servizio dipende dalla natura pubblicistica della disciplina dell'attività svolta; non è esclusa dalla forma privatistica dell'ente né dall'uso di contratti di diritto privato quando l'attività è regolata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi
Richiamato come base normativa che riserva e disciplina la raccolta del risparmio postale per finalità pubbliche, elementi che contribuiscono a qualificare l'attività come pubblico servizio
d.P.R. 14/03/2001, n. 144 (Regolamento dei servizi di bancoposta), art. 1 e art. 2
Il regolamento distingue la raccolta del risparmio postale dalla ordinaria raccolta tra il pubblico e disciplina i rapporti con la clientela; la Corte ha ritenuto questa disciplina specifica indice di natura pubblicistica per il risparmio postale
d.m. 6/10/2004 (Ministero Economia e Finanze) e d.m. 5/10/2020
Decreti attuativi che fissano condizioni, caratteristiche e limiti (garanzia dello Stato, obbligo di rimborso, parametri economici, assenza di commissioni a carico dei risparmiatori, regime fiscale) della raccolta del risparmio postale; elementi utilizzati dalla Corte per ritenere la natura pubblicistica dell'attività
art. 12 d.P.R. 29/03/1973, n. 156
Norma storica che riconosceva agli addetti ai servizi postali e di bancoposta la qualifica, secondo le funzioni, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; citata nella discussione sul tema della qualifica soggettiva
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida), art. 2 e art. 17
Richiamata per evidenziare il principio che la nozione di "pubblico ufficiale" può includere chi esercita una pubblica funzione o fornisce un pubblico servizio anche per conto di imprese pubbliche
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
Richiamata nel confronto tra fattispecie; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, la condotta rientrava nel peculato data l'appropriazione da parte di un incaricato di pubblico servizio per fini esclusivamente privati
Massime di principio
- La qualificazione soggettiva (pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio) dipende dalla natura pubblicistica della disciplina dell'attività effettivamente svolta, non dalla forma societaria dell'ente
- La raccolta del risparmio postale (libretti e buoni fruttiferi collocati da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti) è prestazione di un pubblico servizio quando è regolata da norme pubblicistiche, assoggettata a vincoli (garanzia dello Stato, condizioni economiche, obblighi di continuità e trasparenza, limiti alle commissioni) e riservata per legge a soggetti specifici
- L'operatore che vende/gestisce prodotti del risparmio postale può essere incaricato di pubblico servizio: ciò non esclude che gli atti negoziali siano formati con strumenti privatistici, purché inseriti in un modulo normativo pubblicistico
- Fra peculato e truffa la differenza pratica sta nel modo in cui l'agente ottiene la disponibilità del denaro: se l'agente ha già, per ragione d'ufficio o di servizio, possesso o disponibilità -> peculato; se ottiene il possesso tramite artifici e raggiri -> truffa
- Per valutare situazioni analoghe occorre verificare: a) esistenza di riserva/monopolio o disciplina normativa specifica; b) presenza di garanzie pubbliche o risorse pubbliche impiegate senza corrispettivo; c) vincoli sui prezzi/condizioni e obblighi di continuità e parità; d) collegamento strutturale con una gestione separata o controllo pubblico; e) l'effettiva posizione dell'operatore (accesso a cassa, credenziali, poteri operativi) al fine di stabilire "possesso o disponibilità" per ragione di servizio
- La privatizzazione societaria o l'uso di contratti privatistici non sono di per sé idonei a escludere la qualificazione pubblicistica quando la disciplina normativa e l'assetto regolatorio attribuiscono alla raccolta funzioni e vincoli di interesse pubblico
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