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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31767/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della medesima Corte. L'ordinanza motivava l'inammissibilità con la presenza di una firma digitale ritenuta non valida sul ricorso originario depositato telematicamente. Il ricorrente contestava tale statuizione sostenendo che il ricorso era stato sottoscritto digitalmente e che la mancata annotazione in cancelleria o eventuali problemi tecnici del sistema di verifica non potevano essere fatti valere a suo carico; inoltre deduceva che la normativa emergenziale Covid (art. 24 d.l. n. 137/2020) prevede l'inammissibilità solo in caso di totale mancanza di sottoscrizione e non per una firma digitale 'non valida'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che dalla copia del ricorso originario non risultasse alcuna annotazione probatoria della firma digitale e che l'attestazione PEC indicava l'allegato in formato 'pdf' senza estensione probatoria (.p7m) o altra evidenza della firma. La Corte ha ricordato la distinzione fra formati di firma (PAdES visibile e CAdES con estensione p7m) e la necessità di elementi oggettivi per dimostrare l'avvenuta e valida sottoscrizione digitale. L'affermazione assertiva del difensore non è stata ritenuta idonea a superare la carenza probatoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla L. n. 176 del 2020

    Durante il periodo emergenziale le impugnazioni depositate via PEC dovevano essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità indicate; l'atto è inammissibile se non sottoscritto digitalmente dal difensore e il giudice dell'atto impugnato può dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione; qui citata come riferimento formale alla esposizione dei motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione equitativa di 3.000 euro.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale riferita al reato per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado e parzialmente riformato in appello; presente come sfondo del procedimento ma non decisiva nella questione procedurale della firma digitale.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483

    Precedente che afferma che la presenza dell'estensione pdf.p7m sul file costituisce elemento probatorio dell'avvenuta firma digitale dell'atto; la sentenza richiamata è utilizzata per spiegare come l'estensione del file possa essere di per sè indice della firma.

Massime di principio

  • Nel periodo di vigenza delle norme emergenziali (art. 24 d.l. 137/2020) un atto di impugnazione trasmesso via PEC deve essere sottoscritto digitalmente: la mancanza della sottoscrizione digitale determina inammissibilità dell'impugnazione.
  • La verifica dell'esistenza e validità della firma digitale richiede elementi tecnici oggettivi: estensione del file (es. .p7m), rappresentazione PAdES visibile, o output dei software di verifica; la sola stampa cartacea o la mera dichiarazione non sono prove sufficienti.
  • Esistono due principali formati di firma digitale pratici in questa materia: PAdES (firma visibile nel pdf) e CAdES (file con estensione .p7m). L'una o l'altra modalità richiedono strumenti adeguati per la verifica.
  • Se il deposito telematico risulta con allegato privo di elementi probatori della firma, il giudice può dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato; il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende.
  • Pratiche consigliate per evitare l'inammissibilità: utilizzare formati probatori della firma (pdf.p7m o PAdES-BES), allegare la ricevuta di firma o report di verifica, conservare certificati e timestamp, e in caso di malfunzionamento tecnico produrre prove (log, comunicazioni al provider) tempestivamente.

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