Cassazione Penale, Ordinanza n. 35487/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha sostenuto, in sintesi, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello, deducendo che gli elementi raccolti non sarebbero stati sufficienti a dimostrare il suo coinvolgimento. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva già valorizzato, con argomentazione congrua e non illogica, gli esiti dei servizi di osservazione come elementi univoci di prova della identificazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto, ma prende atto della sua applicazione al caso concreto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso censure meramente assertive o apodittiche sulla insufficienza della prova, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione puntuale e non manifestamente illogica.
- La contestazione della identificazione dell'imputato deve misurarsi con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito; se tali elementi sono ritenuti univoci e logicamente apprezzati, la censura che non ne incrini la tenuta argomentativa è destinata all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi eccezionali che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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