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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10671/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione per 85 giorni di detenzione (03.03.2021-27.05.2021). La Corte d'appello aveva ritenuto ingiusta la carcerazione verificatasi tra la data in cui la decisione in camera di consiglio avrebbe dovuto essere depositata (entro il termine ordinatorio di 5 giorni ex art. 128 c.p.p.) e la data effettiva del deposito, con conseguente ritardo nella liberazione del condannato. Il Ministero deduceva che esisteva un ordine di esecuzione legittimo al momento dell'esecuzione e che le vicende successive (riconoscimento della continuazione, liberazione anticipata) non incidono sulla legittimità dell'ordine di esecuzione a meno che non vi sia una violazione di legge dell'autorità procedente; sosteneva inoltre che il mancato rispetto di termini ordinatori non può di per sé rendere illegittimo l'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio secondo cui il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. può emergere anche per vicende sopravvenute alla condanna connesse all'esecuzione della pena, quando la detenzione eccedente derivi da violazioni di legge o da ritardi ingiustificati dell'autorità giudiziaria (compreso il personale di cancelleria) nell'adozione o nell'esecuzione di provvedimenti che determinano la scarcerazione. In particolare, è stato ritenuto non censurabile il ragionamento della Corte territoriale secondo cui il mancato deposito, per mesi, dell'ordinanza con cui era stata sciolta la riserva sull'istanza di continuazione (in violazione del termine ordinatorio di 5 giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.), aveva creato una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione originario e, dunque, diritto alla riparazione per il periodo eccedente fino alla concreta liberazione. Il Ministero è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'equa riparazione per detenzione ingiusta; la Corte Costituzionale e la giurisprudenza hanno interpretato la norma in senso estensivo, riconoscendo la riparazione anche per detenzioni divenute ingiuste a seguito di errori nell'esecuzione o di provvedimenti sopravvenuti.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Il giudice deve depositare i provvedimenti assunti a seguito di udienza camerale in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione.

    Si tratta di un termine ordinatorio il cui mancato rispetto, se ingiustificato e significativo, può integrare una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione e fondare il diritto alla riparazione per la detenzione protrattasi oltre il dovuto.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Imposta il dovere per magistrati e ausiliari di osservare le norme del codice di rito; la violazione di questi doveri, pur non comportando sempre nullità, è rilevante ai fini della valutazione di ritardi o inosservanze che possono produrre ingiusta detenzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva; i ritardi nella decisione o nel deposito relativi a tali istanze possono influire sul termine di espiazione e, se ingiustificati, determinare diritto alla riparazione.

  • art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011

    La Corte territoriale ha revocato una condanna alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale; la vicenda documenta come provvedimenti successivi e dichiarazioni di illegittimità costituzionale possono incidere sul calcolo del fine pena.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 310 del 1996

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 314 c.p.p. che non prevedeva la riparazione per la detenzione ingiusta causata da erroneo ordine di esecuzione, richiedendo che il diritto alla riparazione sia esteso anche a tali ipotesi; la Corte di legittimità ha fatto riferimento a questo principio e ne ha applicato le conseguenze interpretative.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. può sorgere anche quando la detenzione diviene ingiusta per fatti sopravvenuti all'irrevocabilità della condanna, purché la causa dell'eccesso non sia riconducibile a comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
  • Il rispetto del termine ordinatorio di 5 giorni per il deposito delle decisioni assunte in camera di consiglio (art. 128 c.p.p.) è rilevante: un ritardo ingiustificato e significativo nel deposito può determinare illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione e quindi diritto alla riparazione per il periodo eccedente.
  • Non ogni discrepanza tra pena definitiva e pena eseguita dà diritto alla riparazione: l'eccesso derivante dall'esercizio di un potere discrezionale legittimo del giudice dell'esecuzione (es. valutazione sulla continuazione o su benefici) non costituisce di per sé ingiustizia risarcibile.
  • Sono rilevanti ai fini della riparazione anche i ritardi imputabili al personale di cancelleria o di segreteria nell'esecuzione di provvedimenti di scarcerazione; l'inerzia amministrativa può dunque fondare la domanda di indennizzo.
  • Se la detenzione eccede a causa di un provvedimento successivo che modifica il computo della pena (es. revoca di una condanna, riconoscimento di benefici), va valutato se il ritardo o l'errore sia riconducibile a violazione di legge o a mera discrezionalità: solo la prima ipotesi è idonea a fondare la riparazione.
  • Nei casi concreti è fondamentale documentare il nesso temporale tra la decisione già presa (ma non depositata o non eseguita) e il periodo di detenzione eccedente per ottenere il riconoscimento della riparazione.

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