Sentenza n. 5627/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione della Sentenza n. 2036/2025, emessa in data 16.03.2025, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 19132/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2036/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, per complessivi 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2036/2025, del 16 marzo 2025, passata in giudicato il 29 ottobre 2025, che le aveva riconosciuto il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto che l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la notificazione del 17 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le amministrazioni si sono costituite per resistere; non risulta allegata prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Ritiene rispettati i termini processuali e accertato il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, dichiara l'obbligo delle amministrazioni di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Precisa che, se nel frattempo è decorso il termine di due anni previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e non può essere opposto alla beneficiaria. Nomina sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di persistente inottemperanza, di provvedere agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento all'esecuzione. Condanna le amministrazioni alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, come quella che riconosce il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR accerta il rispetto del termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ritiene rispettato anche il termine applicabile al rito camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato in data 16.2.2026 e depositato in data 23.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 1 anni scolastici, (anni 2023/2024) per un totale di € 500,00.
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio annuale di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale che riconosce un beneficio economico e il relativo termine per la fruizione è ormai decorso per effetto dell'inerzia amministrativa, l'obbligo può essere eseguito mediante pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio ritardo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, affidandogli gli atti necessari a rendere effettivo il pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano la mancata esecuzione del giudicato.
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