Cassazione Penale, Sentenza n. 22637/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Palermo, all'esito del rito abbreviato, aveva assolto Zammito Carlo dal reato di ricettazione di un ciclomotore con la formula "perché il fatto non sussiste", pur ritenendo nell'istruttoria la sussistenza di profili di responsabilità riconducibili a una diversa fattispecie (indicata in sentenza come delitto ex art. 624-bis c.p. / profili di furto in abitazione). Il Tribunale negò la riqualificazione perché la fattispecie ritenuta avrebbe comportato una "sanzione diversa e più grave", con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo la violazione dell'art. 521 c.p.p.: il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione purché il reato rientri nella sua competenza e non muti la competenza per composizione del collegio; in ogni caso, se nel capo d'imputazione mancano gli elementi essenziali del reato riqualificato, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi del secondo comma dell'art. 521. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia errato: non può precludersi la riqualificazione in forza del timore di un trattamento sanzionatorio più grave e, qualora gli elementi essenziali non risultino adeguatamente contestati, doveva essere disposta la trasmissione al pubblico ministero; l'assoluzione con formula piena, in presenza di fatti che emergono come illeciti riconducibili a diversa fattispecie, determinerebbe una sostanziale impunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, dichiarando la sentenza impugnata viziata da violazione di legge. Ha annullato la sentenza di assoluzione e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto o riqualificare il fatto secondo l'art. 521 c.p.p. (se la nuova qualificazione fosse rientrata nella sua competenza e gli elementi fondamentali fossero stati contestati) oppure, in mancanza di tali elementi nell'imputazione, trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
Norme richiamate
il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunziata nell’imputazione purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica
Consente al giudice di merito di riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria se la nuova qualificazione rientra nella sua competenza; impone verifica sulla presenza nel capo d'imputazione degli elementi essenziali idonei a permettere la difesa; se tali elementi mancano, il secondo comma impone la trasmissione al pubblico ministero.
art. 521, comma 2 cod. proc. pen.
trasmissione degli atti al pubblico ministero
Quando il giudice ritiene che il fatto accertato costituisca reato diverso e i relativi elementi essenziali non risultano adeguatamente contestati nell'imputazione, deve trasmettere gli atti al pubblico ministero mediante ordinanza.
divieto di "reformatio in peius"
Il divieto riguarda la modifica della decisione in senso sfavorevole esclusivamente quanto al trattamento sanzionatorio in senso stretto (specie e quantità della pena). La riqualificazione in una fattispecie più grave non è di per sé vietata se non incide sulla misura della pena secondo i limiti del divieto.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello competente.
Fattispecie richiamata dal Tribunale come possibile riqualificazione del fatto: la Corte di Cassazione valuta la possibilità di riqualificazione rispetto a quella disposizione, rimarcando che la diversa gravità della sanzione non è di per sé ostativa.
Massime di principio
- Il giudice di merito può riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria (art. 521 c.p.p.) se la nuova qualificazione rientra nella sua competenza; la diversa gravità della sanzione non impedisce automaticamente la riqualificazione.
- Se gli elementi essenziali del reato poi ritenuto in sentenza non sono stati adeguatamente contestati nell'imputazione, il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi del secondo comma dell'art. 521 c.p.p., anziché pronunciarsi con un'assoluzione piena.
- Per valutare la legittimità della riqualificazione è necessario verificare la presenza, nel capo di imputazione, degli elementi fondamentali che consentano all'imputato di esercitare efficacemente il diritto di difesa; non ogni modifica dell'accusa lede il principio di correlazione fra accusa e sentenza.
- L'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' non può essere utilizzata per eludere la corretta qualificazione giuridica dei fatti quando, dai mezzi di prova, emergono contestazioni che configurano un diverso reato; ciò rischierebbe di determinare impunità incompatibile con il principio di legalità.
- Il divieto di reformatio in peius non blocca la riqualificazione ex officio se tale riqualificazione non incide sul trattamento sanzionatorio in senso vietato: la distinzione è fra qualificazione giuridica del fatto e aumento della pena in sede di impugnazione.
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