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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07392/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma, dell'istanza di ammissione al beneficio presentata da una persona fisica, sul presupposto della mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito con specifica determinazione del reddito complessivo. L'interessato ha impugnato il decreto di rigetto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ma quel giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, in caso di rigetto o inammissibilità, l'istanza dovesse essere riproposta al magistrato competente per il giudizio e non impugnata. Il ricorrente per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il rimedio correttamente esperibile contro il provvedimento della Commissione tributaria fosse l'opposizione e non la mera riproposizione dell'istanza. I Ministeri hanno resistito; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anche eccepito difetto di legittimazione attiva del ricorrente e propria carenza di legittimazione passiva, mentre il Ministero della Giustizia non si è costituito. I controricorrenti hanno inoltre proposto ricorso incidentale condizionato su legittimazione, merito della domanda di patrocinio e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto alla questione del rimedio esperibile avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario. Ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti a tale giudice. Le spese sono state compensate per la novità della questione. I motivi del ricorso incidentale condizionato non sono stati esaminati in modo autonomo, poiché la decisione sulla giurisdizione e sul rimedio correttamente esperibile ha assorbito la definizione della controversia nei termini prospettati dal giudice tributario.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposizione riferita al solo processo penale; non è estensibile al processo tributario, che non la richiama tra le norme applicabili al patrocinio a spese dello Stato in quella materia.

  • art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce la disciplina generale del patrocinio con riguardo alla riproposizione dell'istanza quando questa sia respinta o dichiarata inammissibile, ma opera nella materia civile e non come rimedio autonomo per il processo tributario contro il provvedimento della Commissione.

  • art. 137 d.P.R. n. 115 del 2002

    Indica, per il processo tributario, l'applicabilità delle sole disposizioni della parte III, titoli I e IV, e non delle norme del titolo II, tra cui l'art. 99.

  • art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002

    Attribuisce alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato le funzioni decisorie in materia tributaria.

  • art. 139 d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, per il processo tributario, una disciplina speciale dell'opposizione che non consente la riproposizione del provvedimento di rigetto o inammissibilità al magistrato competente per il merito.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il rimedio esperibile avverso il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, da proporre davanti al giudice ordinario.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002

    Definisce il soggetto interessato come colui che si trova nelle condizioni indicate dall'art. 76 e può chiedere l'ammissione al beneficio in ogni stato e grado del processo.

  • art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel ricorso incidentale tra le norme sulla domanda e sui requisiti del patrocinio, senza autonoma statuizione nella parte decisoria.

  • art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002

    Regola la presentazione della domanda all'ufficio del magistrato presso il quale pende il processo, nell'ambito della disciplina generale.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel ricorso incidentale tra le norme della disciplina del patrocinio, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel ricorso incidentale tra le norme del patrocinio a spese dello Stato, senza decisiva trattazione autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali per contestare la legittimazione ad agire e a contraddire.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla mancata condanna alle spese del giudizio di merito.

  • art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009

    "il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione"

    Consente, quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, di indicare il giudice munito di giurisdizione e fonda la rimessione delle parti al giudice ordinario.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    Le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione già affrontata dalle Sezioni Unite, quando queste abbiano espresso principi chiari e orientativi sulla medesima questione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, contro il provvedimento della Commissione che rigetta o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si applica il ricorso previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale rimedio è collegato alla disciplina penale e non è richiamato dalle norme speciali del processo tributario.
  • Il rimedio corretto avverso il diniego o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, da proporre davanti al giudice ordinario.
  • Quando il giudice adito dichiara erroneamente l'inammissibilità del mezzo di tutela per difetto di rimedio o di giurisdizione, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rimettere le parti davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009.
  • La disciplina del patrocinio a spese dello Stato va letta in modo sistematico: le norme generali del T.U. si applicano anche alla materia tributaria solo nei limiti del richiamo espresso e delle integrazioni speciali previste per tale rito.
  • La novità della questione interpretativa può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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