Cassazione Civile, Ordinanza n. 24101/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte attrice)
La controversia
Nel giudizio civile di merito il tribunale aveva liquidato il compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta, ponendone provvisoriamente il carico sulla parte attrice. Il ricorrente ha censurato il successivo decreto di liquidazione emesso dopo la definizione del giudizio con sentenza, deducendo violazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché, una volta che il processo era stato chiuso e le spese di consulenza erano state già regolate con la sentenza conclusiva, il giudice avrebbe esaurito il potere di provvedere sulla liquidazione dei compensi del CTU. Ha quindi sostenuto che il decreto impugnato fosse abnorme e adottato in carenza di potestas iudicandi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il decreto di liquidazione del compenso al CTU è normalmente impugnabile con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ma che, quando il decreto sia stato emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio e regolato le spese, il giudice non ha più il potere di provvedere sulla liquidazione. In tale ipotesi il provvedimento è abnorme ed è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato senza rinvio il decreto impugnato ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
Rimedio ordinario contro il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio; nel caso concreto non è stato ritenuto esperibile perché il provvedimento era stato emesso dopo la definizione del giudizio.
Richiamato per sostenere che, una volta statuite le spese del processo nella sentenza conclusiva, il giudice non può emettere un successivo decreto di liquidazione dei compensi del CTU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione alla necessità che gli atti rilevanti risultino dagli allegati al ricorso ai fini del controllo di ammissibilità.
art. 111 Cost.
Fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento abnorme emesso in carenza di potere e incidente in via definitiva su diritti soggettivi.
Indicato come termine entro cui proporre il ricorso straordinario per cassazione.
Richiamato per affermare che il consulente tecnico d'ufficio può comunque agire per il compenso mediante decreto ingiuntivo.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Base per la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, non potendo il giudice pronunciarsi dopo la sentenza conclusiva del giudizio.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio è, in via ordinaria, soggetto all'opposizione prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.
- Se però il decreto di liquidazione interviene dopo la sentenza che ha definito il giudizio e regolato le spese processuali, il giudice è privo di potere di provvedere ulteriormente sulla liquidazione del compenso.
- Un provvedimento emesso in carenza di potere, idoneo a incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è qualificabile come abnorme ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- La successiva pretesa del consulente al compenso non resta pregiudicata, potendo essere fatta valere con autonomo decreto ingiuntivo.
- Quando l'atto impugnato è stato emesso senza potere dopo la definizione del processo, la cassazione può pronunciare senza rinvio perché non residuano ulteriori accertamenti da compiere.
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