Cassazione Penale, Ordinanza n. 06171/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la valutazione della recidiva operata in appello: secondo la difesa, il giudice di secondo grado avrebbe illegittimamente riletto il certificato del casellario giudiziale in modo peggiorativo, con violazione del divieto di reformatio in peius, e avrebbe valorizzato precedenti penali successivi al fatto contestato per fondare la recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice dell'impugnazione dà una diversa lettura delle risultanze del casellario giudiziario, poiché tale divieto riguarda la pena e non i criteri di valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre precisato che la recidiva reiterata presuppone condanne irrevocabili anteriori al nuovo reato, requisito rispettato nel caso concreto, mentre i precedenti successivi al fatto sono stati richiamati solo per confermare e attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È indicato tra i reati per i quali è stata confermata la condanna in appello; la pronuncia non ne esamina il merito, ma si concentra esclusivamente sulla questione della recidiva.
È indicato tra i reati per i quali è stata confermata la condanna in appello; la decisione non affronta il merito della fattispecie, ma solo il profilo della recidiva.
divieto di reformatio in peius
Non opera rispetto alla diversa lettura del materiale probatorio o del casellario giudiziario da parte del giudice dell'impugnazione; attiene alla disciplina della pena e non impedisce una diversa valutazione degli elementi di fatto.
recidiva reiterata
Per la sua configurabilità è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili; i precedenti successivi al fatto possono essere usati solo per il giudizio di pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice dell'impugnazione di attribuire alle risultanze del casellario o agli atti un significato diverso da quello ritenuto in primo grado, quando non vi sia peggioramento della pena per il solo effetto di tale diversa lettura.
- La recidiva reiterata richiede che le condanne presupposto siano irrevocabili prima della commissione del nuovo reato, così da rendere prevedibili per l'agente le conseguenze penali della propria reiterazione delittuosa.
- I precedenti penali successivi al fatto contestato non possono fondare la recidiva, ma possono essere valorizzati per valutare la pericolosità sociale attuale e la non occasionalità della condotta.
- Un motivo di ricorso manifestamente infondato in punto di recidiva determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06110/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →