Cassazione Penale, Sentenza n. 5008/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata produzione della certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma 2, per redditi prodotti all'estero da cittadini non appartenenti all'UE. Il ricorrente sostiene che le norme non prevedono l'inammissibilità in caso di mancata produzione della certificazione e che la richiesta al consolato era stata inoltrata contestualmente alla nomina del difensore; denuncia altresì che il giudice ha deciso dopo tre mesi senza chiedere integrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per i cittadini extra‑UE è obbligatoria la certificazione consolare a corredo dell'istanza e che, in caso di 'impossibilità' a produrla, è ammessa la sostituzione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94). Ha interpretato il concetto di 'impossibilità' come comprensivo sia della mancata risposta dell'autorità estera sia dell'impossibilità di ottenerla in tempo utile in relazione all'urgenza della difesa; tuttavia nel caso specifico la richiesta al consolato era stata inviata solo cinque giorni prima del deposito dell'istanza, un intervallo ritenuto evidentemente insufficiente per ottenere la certificazione, né è stata dimostrata l'impossibilità di anticiparne la trasmissione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002, art. 79, comma 2
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato
Obbligo per il non comunitario di allegare alla domanda di gratuito patrocinio la certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all'estero; requisito formale richiesto a pena di inammissibilità salvo il caso di 'impossibilità'.
D.P.R. 115/2002, art. 94, comma 2
In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione
Consente la sostituzione della certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva quando sussista l'impossibilità di procurare la certificazione; la Corte interpreta 'impossibilità' anche come impossibilità di ottenere la certificazione in tempo utile per assicurare la tempestiva difesa.
Regola i poteri istruttori del giudice (es. richiesta di accertamento alla Guardia di Finanza) prima della decisione, se vi sono fondati motivi; la Corte sottolinea che il procedimento per il patrocinio si fonda sulle dichiarazioni del richiedente con controlli successivi.
Prevede l'accertamento successivo a cura degli uffici finanziari sulla veridicità dei redditi dichiarati; giustifica la possibilità di ammettere sulla base di autocertificazioni quando la certificazione estera è impossibile da ottenere tempestivamente.
Consente la revoca del beneficio qualora emerga l'inesattezza delle dichiarazioni rese; la norma è parte del sistema che bilancia accesso rapido al patrocinio e controlli successivi.
Prevede responsabilità (anche penali) per le false dichiarazioni in sede di istanza; funge da deterrente alla presentazione di autocertificazioni mendaci.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata per il principio che l'imputato deve poter disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa e del diritto a un difensore di fiducia; ha guidato l'interpretazione estensiva di 'impossibilità' quale deroga alla documentazione obbligatoria quando essa pregiudichi la tempestiva tutela del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il cittadino non appartenente all'UE deve allegare all'istanza di gratuito patrocinio la certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all'estero; in mancanza è ammessa una dichiarazione sostitutiva solo se sussiste una 'impossibilità' oggettiva di procurare la certificazione.
- Per 'impossibilità' va intesa sia la mancata risposta dell'autorità estera sia la circostanza che il tempo necessario per ottenere la certificazione sia incompatibile con l'urgenza della tutela garantita dal patrocinio; richieste inviate pochi giorni prima del deposito dell'istanza sono, di norma, considerate intempestive.
- Se si intende avvalersi della sostituzione con autocertificazione è fondamentale documentare compiutamente gli sforzi fatti per ottenere la certificazione (istanze al consolato con date e ricevute, comunicazioni, attestazioni di inesistenza di canali rapidi), così da provare l'effettiva 'impossibilità'.
- La nomina del difensore a ridosso dell'udienza non di per sé giustifica la mancata preventiva richiesta della certificazione: occorre dimostrare perché non sia stato possibile attivarsi prima.
- Il modello procedurale privilegia una decisione rapida basata sulla dichiarazione del richiedente con controlli successivi; dunque, l'assenza di documentazione potrà essere compensata dalla fase di accertamento post‑ammissione, salvo che la produzione della certificazione consolare fosse realisticamente ottenibile in tempo utile.
- In caso di diniego per mancanza di certificazione, la cassazione tende a considerare legittima la decisione se non vi è prova concreta dell'impossibilità di produrla tempestivamente; pertanto è strategico accumulare e conservare prove delle richieste fatte all'estero.
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