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Adunanza plenaria

Adunanza plenaria n. 1/2016 - Consiglio Di Stato, Sezione P

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.

Giustizia amministrativa201408728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Adunanza PlenariaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. I, n. 569 del 28 febbraio 2014, che aveva riconosciuto ai militari il diritto all'indennità di trasferimento conseguente alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende e condannato l'Amministrazione al pagamento della sorte capitale e degli interessi legali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militari trasferiti)

Prevale il privato

La controversia

Otto militari della Guardia di finanza, in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende, soppressa con decorrenza 1° agosto 2011, furono invitati a indicare una sede alternativa nell'ambito territoriale previsto. Sette indicarono la Compagnia di Gallarate e uno il Gruppo di Malpensa; le istanze, datate 13 luglio 2011 e motivate con la soppressione del reparto, furono accolte con trasferimenti a domanda del 21 luglio 2011. Dopo il diniego amministrativo della richiesta di indennità ex art. 1 l. 86/2001, i militari agirono per l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento, con interessi legali. Il TAR accolse la domanda, qualificando i trasferimenti come d'ufficio perché imposti dalla soppressione del reparto e ritenendo non retroattiva la novella del 2012. Il Ministero ha appellato deducendo: (1) violazione e falsa applicazione della l. 86/2001 ed erronea valutazione degli atti, sostenendo che la novella introdotta dall'art. 1, comma 163, l. 228/2012 è innovativa e che da essa non può ricavarsi, per argomento a contrario, il diritto all'indennità per il periodo precedente; (2) che la domanda o indicazione di gradimento della sede alternativa escluderebbe in radice la natura autoritativa del trasferimento e quindi il presupposto dell'indennità. La IV Sezione ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa ai trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti, in presenza di indicazioni preferenziali della sede, per i casi anteriori al 1° gennaio 2013.

La decisione

L'Adunanza Plenaria ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha stabilito che, prima dell'entrata in vigore della novella efficace dal 1° gennaio 2013, il trasferimento conseguente alla soppressione o diversa dislocazione del reparto era disposto nell'interesse dell'Amministrazione e integrava un trasferimento d'autorità, poiché il militare era comunque obbligato ad abbandonare la sede non più esistente. La domanda o clausola di gradimento della sede alternativa incide soltanto sulla scelta geografica e non trasforma il trasferimento in un trasferimento a domanda né elimina il diritto di credito all'indennità; l'acquiescenza agli effetti ubicazionali non equivale a rinuncia al credito. La disposizione introdotta nel 2012 non è norma di interpretazione autentica e non si applica retroattivamente ai trasferimenti anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto all'indennità resta subordinato agli ulteriori presupposti legali: trasferimento d'autorità, sede in comune diverso e distanza superiore a dieci chilometri; nel caso concreto tali presupposti ulteriori non erano contestati. Spese del grado integralmente compensate per i contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86

    Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti.

    Per i trasferimenti anteriori al 1° gennaio 2013 conseguenti alla soppressione o diversa dislocazione del reparto, l'indennità spetta anche se il militare ha indicato o gradito la sede alternativa, quando ricorrano gli ulteriori requisiti di distanza superiore a dieci chilometri e collocazione in comuni diversi.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86, introdotto dall'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

    Il comma 1-bis, che esclude l'indennità per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione dei reparti, ha portata innovativa ed è applicabile soltanto ai movimenti successivi al 1° gennaio 2013.

  • art. 11 disposizioni preliminari al codice civile

    Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

    La regola di irretroattività impedisce di applicare la disciplina sopravvenuta ai trasferimenti disposti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 99, commi 1 e 4, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.

    In base ai poteri attribuiti dall'art. 99 c.p.a., l'Adunanza Plenaria può enunciare il principio di diritto e decidere l'intera controversia, se la causa è matura e gli altri presupposti della pretesa risultano accertati.

  • artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

    Il contrasto giurisprudenziale sulla questione costituisce, nel caso concreto, ragione eccezionale per compensare integralmente le spese.

Massime di principio

  • Prima del 1° gennaio 2013, il trasferimento del personale militare reso necessario dalla soppressione o diversa dislocazione del reparto di appartenenza è un trasferimento d'autorità, perché deriva da una scelta organizzativa dell'Amministrazione che obbliga il personale ad abbandonare la sede non più esistente.
  • Per i trasferimenti anteriori al 1° gennaio 2013 conseguenti alla soppressione o dislocazione del reparto, l'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, l. 86/2001 spetta anche quando il militare abbia indicato o gradito la sede alternativa, purché la nuova sede sia in un comune diverso e disti più di dieci chilometri da quella originaria.
  • La clausola di gradimento o l'istanza con cui il militare sceglie una sede alternativa, quando la sede originaria è soppressa, riguarda gli effetti geografici del trasferimento e non trasforma il movimento in un trasferimento a domanda né elimina il diritto all'indennità sorto per legge.
  • L'acquiescenza del militare alla sede assegnata può rendere non contestabile la scelta ubicazionale, ma non comporta di per sé rinuncia al diritto di credito all'indennità, che richiede una distinta manifestazione di rinuncia secondo i presupposti propri della remissione del debito.
  • La disposizione introdotta dall'art. 1, comma 163, l. 228/2012, che esclude l'indennità per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti, è innovativa e opera soltanto per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013, non avendo natura di interpretazione autentica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppelloAdunanza plenaria e nomofilachia
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimo affidamento

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