Adunanza plenaria n. 9/2017 - Consiglio Di Stato, Sezione P
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I-quater, n. 7519/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di un immobile abusivo
Esito
La controversia
Gli appellanti contestavano l'ordinanza di demolizione di un immobile realizzato sine titulo oltre trent'anni prima dalla loro dante causa. Deducevano, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di rappresentare la risalenza dell'abuso, l'inerzia comunale, il preteso affidamento maturato e l'estraneità degli attuali proprietari alla realizzazione dell'opera. Deducevano inoltre il difetto di motivazione dell'ordinanza quanto all'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, distinto dal mero ripristino della legalità, in ragione del lungo tempo trascorso, della non coincidenza tra responsabili dell'abuso e proprietari attuali, dell'inerzia dell'amministrazione, dell'avvenuta sanatoria di altre porzioni del fabbricato e della riduzione del livello di rischio idrogeologico dell'area. Infine lamentavano l'omessa valutazione degli effetti della demolizione sulle parti legittime dell'edificio e la mancata verifica preventiva della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. La Sezione rimettente aveva devoluto all'Adunanza Plenaria la questione relativa all'onere motivazionale dell'ordinanza di demolizione tardiva quando l'attuale proprietario non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non abbia finalità elusive.
La decisione
L'Adunanza Plenaria ha deciso non definitivamente. Ha respinto il secondo motivo di appello, relativo alla necessità di una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Ha distinto l'ordine di demolizione dall'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio o di una sanatoria: nel primo caso l'edificazione è priva ab origine di titolo e l'ordine ha natura sanzionatoria, reale, vincolata e doverosa. Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non rendono legittimo l'abuso, non determinano una sanatoria extra ordinem e non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera. Ne consegue che l'ordinanza è adeguatamente motivata mediante l'accertamento dell'abusività dell'intervento e non deve contenere una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né indicare ulteriori ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità. La medesima regola vale quando il proprietario attuale non abbia commesso l'abuso o quando il trasferimento non abbia intenti elusivi, poiché la misura ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità soggettiva del proprietario. Il giudizio è stato restituito alla Sezione rimettente per la decisione sulle ulteriori questioni e sulle spese.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
Consente la rimessione all'Adunanza Plenaria quando occorre risolvere questioni di particolare importanza o contrasti giurisprudenziali; la causa è stata restituita alla Sezione rimettente dopo l'enunciazione del principio di diritto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Prevede l'ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; il relativo potere-dovere resta esercitabile anche tardivamente.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
La tardività dell'azione repressiva può comportare responsabilità per i funzionari, ma non determina la perdita del potere di ordinare la demolizione né legittima l'abuso.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio e del rafforzato onere motivazionale riguarda il ritiro di atti favorevoli illegittimi e non è applicabile all'ordine di demolizione di un'opera priva ab origine di titolo.
art. 7 l. 241/1990
La questione della comunicazione di avvio è stata dedotta dagli appellanti, ma non è stata definita dall'Adunanza Plenaria, che ha deciso soltanto il motivo relativo all'onere motivazionale sull'interesse pubblico.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La questione relativa alla possibile sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria è stata dedotta, ma non è stata decisa dall'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un immobile abusivo privo ab origine di qualsiasi titolo edilizio è un provvedimento sanzionatorio, reale, vincolato e rigidamente ancorato all'accertamento dell'abusività dell'intervento.
- L'ordine di demolizione tardivo non richiede una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legalità violata, né una comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato alla conservazione dell'opera.
- Il decorso del tempo e la mera inerzia dell'amministrazione non rendono legittima l'edificazione abusiva, non producono una sanatoria extra ordinem e non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione del manufatto.
- La natura reale della demolizione comporta che la misura possa essere indirizzata anche contro il proprietario attuale che non abbia realizzato l'abuso, senza che tale estraneità imponga uno specifico o aggiuntivo onere motivazionale.
- L'assenza di intenti elusivi nel trasferimento dell'immobile non incide sulla doverosità dell'ordine di demolizione né sull'onere motivazionale dell'amministrazione.
- La disciplina dell'autotutela decisoria e il relativo obbligo di ponderazione dell'affidamento non sono estensibili all'ordine di demolizione di un'opera realizzata in radicale assenza di titolo.
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