Adunanza plenaria n. 15/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione P
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 467 del 1° giugno 2019, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alla sentenza del medesimo T.a.r. n. 340 del 19 maggio 2018, relativa ad una istanza di disporre ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 467 del 1° giugno 2019, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 340 del 19 maggio 2018 e nominato un commissario ad acta per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
La controversia
Il Comune di Potenza ha appellato la sentenza del TAR Basilicata nella parte in cui aveva previsto che il commissario ad acta utilizzasse le somme del bilancio ordinario per dare esecuzione alla precedente sentenza, che imponeva all’ente di concludere il procedimento avviato dai proprietari con l’istanza del 30 giugno 2016 per l’eventuale acquisizione sanante dei terreni occupati e trasformati senza valido titolo. Il Comune aveva sostenuto che la documentazione necessaria era stata trasmessa all’Organo straordinario di liquidazione e contestava l’imputazione alla gestione ordinaria del debito conseguente al futuro provvedimento ex art. 42-bis, chiedendo che fosse riconosciuta la competenza dell’OSL. La questione rimessa all’Adunanza Plenaria riguardava quindi se tale obbligazione dovesse gravare sulla gestione liquidatoria o sul bilancio ordinario, in considerazione della data dei fatti di occupazione illegittima, della natura costitutiva del provvedimento acquisitivo e del limite temporale di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
La decisione
L’Adunanza Plenaria ha enunciato il principio di diritto secondo cui il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, che costituisce il debito, rientra nella competenza amministrativa e contabile dell’Organo straordinario di liquidazione, anziché nella gestione ordinaria, quando sia adottato entro l’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riguardi fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. La natura costitutiva del provvedimento non impedisce tale imputazione: il debito, pur sorgendo con l’atto successivo, è causalmente collegato ai fatti pregressi di gestione; il limite conclusivo è l’approvazione del rendiconto, dopo la quale la gestione liquidatoria cessa. L’Adunanza non ha definito l’appello, ma ha rimesso gli atti alla Quarta Sezione per l’ulteriore corso. Spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
Pertanto, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo (non necessariamente giurisdizionale, come è evidente dalla mera lettura del citato art. 5) che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.
La competenza dell’OSL si determina in base alla riferibilità temporale dei fatti di gestione che causano il debito, non alla data in cui il debito viene formalmente costituito o accertato; l’imputazione alla gestione liquidatoria è possibile solo prima dell’approvazione del rendiconto.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004
Pertanto, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo (non necessariamente giurisdizionale, come è evidente dalla mera lettura del citato art. 5) che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.
La disposizione ricomprende nella gestione liquidatoria anche debiti costituiti o accertati successivamente, se correlati a fatti di gestione anteriori alla data limite e se il provvedimento che determina il titolo di spesa interviene entro l’approvazione del rendiconto.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Pertanto, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo (non necessariamente giurisdizionale, come è evidente dalla mera lettura del citato art. 5) che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.
Il provvedimento di acquisizione sanante, pur avendo natura costitutiva e generando ex novo l’obbligazione, è imputato all’OSL quando sia adottato entro l’approvazione del rendiconto e si fondi su fatti di occupazione illegittima anteriori alla data di riferimento.
art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000
Con l’unico limite rappresentato, come detto, dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.
L’approvazione del rendiconto chiude la gestione liquidatoria e impedisce, da quel momento, di imputare nuovi debiti all’OSL.
Massime di principio
- Nel dissesto finanziario di un ente locale, l’obbligazione rientra nella gestione dell’Organo straordinario di liquidazione se costituisce conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche quando il debito sorga o sia accertato successivamente.
- Il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 ha natura costitutiva e genera ex novo l’obbligazione, ma, se adottato entro l’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riferito a fatti di occupazione illegittima anteriori alla data limite, appartiene alla competenza contabile e amministrativa dell’OSL.
- L’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria costituisce il limite finale per imputare debiti all’OSL: dopo tale momento, conclusa la gestione, non è possibile attribuirgli nuove poste passive.
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