Cassazione Civile, Ordinanza n. 13288/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dal godimento, da parte di un privato, di un box destinato ad attività del mercato locale, originariamente attribuito dal Comune in un rapporto qualificato come concessorio. Il Comune aveva agito per il pagamento di oneri concessori relativi agli anni dal 1999 al 2004, ottenendo una condanna poi ridimensionata in appello. Il privato aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito e aveva sostenuto, inoltre, che dopo la sdemanializzazione del bene il rapporto si fosse trasformato in un contratto privatistico di affitto, poi trasferito alla società acquirente del box, con conseguente responsabilità anche di quest'ultima. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2934 e 2948 c.c. per avere la corte di merito respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo non provata dal debitore l'interruzione, mentre la prova dell'interruzione avrebbe dovuto gravare sul creditore; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere escluso l'estraneità della società acquirente, senza considerare l'asserita prosecuzione del godimento e la pretesa trasformazione del rapporto in affitto; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello proposti anche nei confronti della società chiamata in causa; 4) violazione degli artt. 824, 829, 1615 e segg. c.c. per non avere accertato la trasformazione del rapporto concessorio in affitto dopo la sdemanializzazione e il successivo trasferimento della posizione contrattuale alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, affermando che per gli oneri concessori relativi al godimento di un immobile pubblico si applica la prescrizione quinquennale, e che, una volta allegata dal debitore la data di scadenza dei crediti e quella di proposizione della domanda, spetta al creditore provare l'interruzione della prescrizione. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo arbitraria la tesi della trasformazione automatica della concessione in affitto per il solo fatto della sdemanializzazione e della prosecuzione di fatto del godimento, anche considerando la possibile nullità del preteso affitto per difetto di forma scritta. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché strettamente dipendenti dalla censura già disattesa sulla pretesa trasformazione del rapporto e sulla posizione della società. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'onere della prova della mancata prescrizione per effetto di un'interruzione grava sul creditore, una volta che il debitore abbia allegato la decorrenza del termine e la data di proposizione della domanda.
La prescrizione estingue il diritto quando il termine sia decorso senza atti interruttivi provati dal creditore.
Agli oneri concessori connessi al godimento di un immobile pubblico si applica la prescrizione quinquennale, in analogia ai canoni di locazione.
L'omessa pronuncia è stata dedotta con riguardo ai motivi di appello riferiti alla società chiamata in causa; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché dipendente da un presupposto ritenuto infondato.
La deduzione di fatti non provati o non emergenti dagli atti non può fondare la censura di violazione del principio di prova e valutazione delle risultanze processuali.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura pubblicistica del bene e agli effetti della sdemanializzazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rapporto successivo alla sdemanializzazione.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come affitto dopo la sdemanializzazione.
Massime di principio
- Per i crediti relativi a oneri concessori connessi al godimento di un bene pubblico si applica la prescrizione quinquennale prevista per i canoni locatizi, salvo diversa disciplina specifica.
- Quando il debitore eccepisce la prescrizione allegando la scadenza dei crediti e la data dell'azione del creditore, l'onere di provare l'interruzione della prescrizione incombe sul creditore.
- La sdemanializzazione di un bene non comporta automaticamente la trasformazione del preesistente rapporto concessorio in un contratto di affitto: occorre un titolo negoziale idoneo e, per rapporti con la pubblica amministrazione, il rispetto della forma scritta quando richiesta.
- Le censure che presuppongono la fondatezza di una diversa qualificazione del rapporto restano inammissibili o infondate se quella qualificazione viene esclusa in via preliminare dalla corte di legittimità.
- L'asserita omessa pronuncia su questioni inerenti a un soggetto chiamato in causa può essere dichiarata inammissibile quando dipenda integralmente da un presupposto di fatto o di diritto già escluso dalla decisione impugnata.
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