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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32082/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. L'unico motivo dedotto in cassazione mirava a contestare l'elemento soggettivo doloso del reato, sostenendo in sostanza l'assenza di buona fede nell'acquisto o nel ricevimento del veicolo non fosse stata correttamente esclusa. La Corte di cassazione rileva però che la censura era manifestamente infondata e generica, perché si limitava a riproporre la medesima doglianza già svolta in appello, alla quale la Corte territoriale aveva già dato risposta adeguata, evidenziando le ragioni per cui la buona fede dell'imputato doveva ritenersi esclusa.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte, pur non svolgendo un'analisi autonoma della fattispecie, richiama il tema dell'elemento soggettivo doloso e dell'esclusione della buona fede nell'acquisto o ricevimento del bene proveniente da furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente una censura già formulata in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • In materia di ricettazione, la deduzione dell'assenza di dolo richiede una critica concreta alle ragioni valorizzate dai giudici di merito per escludere la buona fede nell'acquisto o nel ricevimento del bene di provenienza illecita.
  • La manifesta infondatezza del motivo, quando associata alla sua genericità, legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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