Cassazione Penale, Sentenza n. 12294/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione al procedimento per furto di legname. La difesa deduceva violazione di legge e vizio argomentativo: omissione di elementi che dimostravano l'assenza di offensività della condotta (la ricorrente avrebbe raccolto legna caduta e destinata a decomporsi), mancata valutazione del titolo di proprietà/possesso del fondo e della legittimità dell'operato, e mancata valutazione del profilo soggettivo (assenza di dolo, finalità di rendere agibile un percorso piuttosto che di appropriarsi del legname). La ricorrente chiedeva una formula assolutoria piena per tutelare onore e impedire pretese risarcitorie.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse preclusa dall'impugnare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità perché non aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (notificata il 20/11/2023) e, anzi, tramite difensore aveva in udienza camerale chiesto l'archiviazione, mostrando acquiescenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui solo la parte che abbia tempestivamente indicato le ragioni del dissenso può proporre ricorso per cassazione avverso l'archiviazione per particolare tenuità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Obbligo del PM di dare avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità sia alla persona offesa sia alla persona sottoposta a indagine, con invito a indicare le ragioni del dissenso; prescrive il meccanismo che rende rilevante l'opposizione per la futura impugnazione.
Definisce la fattispecie della particolare tenuità del fatto e le conseguenze applicative; la Corte richiama che l'archiviazione per particolare tenuità ha efficacia decisoria e effetti sul casellario giudiziale.
art. 408, comma 2, cod. proc. pen.
art. 408, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato il PM è obbligato a dare avviso solo alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta; la norma è richiamata per distinguere il diverso regime informativo e probatorio rispetto all'archiviazione per particolare tenuità.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge anche avverso provvedimenti non sentenziali ma decisori, come l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali dell'enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; disciplina i limiti dell'enunciazione dei motivi nella formulazione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 (De Martino)
Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019
Precisa che l'archiviazione per particolare tenuità deve essere iscritta nel casellario giudiziale e che, pur non avendo forma di sentenza, è un provvedimento decisorio suscettibile di incidere su diritti soggettivi, giustificando la possibilità di impugnazione in Cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato vuole ottenere una formula assolutoria piena o preservare la possibilità di impugnare un'archiviazione per particolare tenuità in Cassazione, deve tempestivamente opporsi alla richiesta di archiviazione del PM; la mancata opposizione preclude il ricorso per cassazione
- L'opposizione deve indicare specificamente le ragioni del dissenso (es. assenza di tipicità, assenza di dolo, vizi di procedibilità); opposizioni generiche o la mera partecipazione al contraddittorio promosso dall'opponente non sostituiscono l'opposizione dell'imputato
- Se il difensore dell'indagato, in sede di udienza, chiede l'archiviazione o non contesta la richiesta del PM, ciò è valutato come acquiescenza e impedisce successivi ricorsi per cassazione avverso l'archiviazione per particolare tenuità
- L'archiviazione per particolare tenuità ha natura decisoria e può incidere sul casellario giudiziale; i rimedi sono più limitati rispetto a un giudizio pieno e richiedono attenzione procedurale per non perdere le vie di impugnazione
- Per ottenere effetti pienamente liberatori (tutela risarcitoria e reputazione) è preferibile perseguire la via dell'opposizione e, se necessario, del giudizio che porti a formula assolutoria, anziché limitarsi ad una richiesta di archiviazione per particolare tenuità
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