Sentenza n. 16019/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1, pubblicato il 15 giugno 2026, e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità all’ASN per la II fascia, deducendo un unico complesso motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, manifesta irragionevolezza, illogicità e incoerenza tra le valutazioni positive espresse dalla Commissione e la conclusione negativa. La Commissione aveva riconosciuto il superamento di tutti e tre i valori soglia, quattro titoli, la coerenza delle dodici pubblicazioni con il settore, la posizione autoriale preminente in nove lavori, un apporto individuale discreto, una collocazione editoriale abbastanza buona e profili di originalità e innovatività; aveva tuttavia concluso, senza ulteriori spiegazioni, che mancasse la maturità scientifica richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio di non idoneità. Ha ritenuto che la conclusione negativa fosse manifestamente contraddittoria, o comunque gravemente carente di motivazione, rispetto alle premesse tutte complessivamente positive. Non si è sostituito alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione: ha rilevato che la Commissione non aveva spiegato come quelle premesse potessero condurre alla mancata maturità scientifica, e che i giudizi individuali, sostanzialmente analoghi, non colmavano la lacuna. Ha disposto il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza: 30 giorni per la nomina e 60 per il nuovo giudizio, ferme le valutazioni positive già espresse sui titoli nei limiti indicati in motivazione. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.
La legge prevede il previo conseguimento dell’ASN per il reclutamento del personale accademico e rimette ai regolamenti la disciplina attuativa delle procedure.
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
La Commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondandolo sui titoli e sulle pubblicazioni e sulle informazioni contenute nella domanda.
Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
La valutazione delle pubblicazioni deve considerare congiuntamente i criteri normativamente indicati; nel caso concreto, il giudizio positivo sui diversi profili doveva essere conciliato e spiegato rispetto alla conclusione negativa.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
La Commissione predetermina, in relazione al settore e alla fascia, i titoli da valutare e i relativi criteri; la valutazione del candidato deve dar conto del loro accertamento.
Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
L’abilitazione richiede il soddisfacimento congiunto delle condizioni sui titoli e sulla qualità complessiva delle pubblicazioni.
art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari, ferme le valutazioni svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza, nei limiti dei suindicati rilievi del Collegio.
L’annullamento è accompagnato dalla misura conformativa del riesame della domanda da parte di una Commissione diversamente composta, entro il termine stabilito e nel rispetto delle valutazioni già positivamente riconosciute nei limiti della sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento dell’ASN, il giudizio negativo deve essere motivato in modo chiaro e coerente con la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo i criteri normativi; quando le premesse del giudizio sono complessivamente positive, la Commissione deve esplicitare le ragioni per cui esse non dimostrano comunque la maturità scientifica richiesta.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione ASN non consente al giudice di sostituire il proprio giudizio di merito a quello amministrativo, ma permette di annullare l’esito quando la contraddizione interna tra valutazioni analitiche favorevoli e conclusione negativa sia immediatamente percepibile e non adeguatamente motivata.
- Giudizi individuali sostanzialmente coincidenti con quello collegiale e affetti dalla medesima contraddizione non sono idonei a colmare il difetto di motivazione del giudizio finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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