Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45222/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva ma aveva fissato gli aumenti di pena per i reati satellite (due episodi di minaccia aggravata accertati con sentenza del 31/05/2023) in misura complessiva superiore a quella già stabilita dal giudice della cognizione. Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando una reformatio in peius rispetto alle misure delle pene per le singole minacce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il riconoscimento della continuazione ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente agli aumenti per la continuazione, perché il giudice dell'esecuzione aveva fissato per i reati-satellite aumenti superiori a quelli determinati con sentenza irrevocabile dal giudice della cognizione. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che ridetermini il trattamento sanzionatorio in conformità ai principi indicati (individuazione della pena base ex art.187 disp. att., scorporo dei reati riuniti, e divieto di aumentare i satelliti oltre quanto già fissato).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena per la continuazione; il giudice deve effettuare autonomi calcoli sanzionatori in sede esecutiva ma nel rispetto dei limiti imposti dalle sentenze di cognizione.

  • art. 81 cod. pen.

    I limiti e i criteri della continuazione (terzo e quarto comma) sono rilevanti anche in sede esecutiva; il trattamento sanzionatorio deve essere calibrato in modo da osservare tali limiti.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione deve individuare quale pena, tra quelle determinate in concreto dal giudice della cognizione, costituisce la base piu grave su cui calcolare la continuazione e partire per la rideterminazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma su cui si è fondata la censura di violazione e falsa applicazione di norme in sede di ricorso per cassazione, inerente i motivi ammessi a gravame.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella disciplina dei limiti del motivo di ricorso per cassazione relativo alle parti del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra sentenze irrevocabili, deve prima scorporare i reati unificati in sede di cognizione e individuare la pena piu grave fissata in concreto dal giudice della cognizione come pena base per il nuovo computo.
  • Gli aumenti per i reati satellite in sede esecutiva possono essere calcolati dal giudice dell'esecuzione, ma non possono essere fissati in misura superiore a quella già determinata dal giudice della cognizione per quei medesimi reati.
  • I limiti e i criteri dell'art.81 cod. pen. (compresi i commi terzo e quarto) devono essere rispettati anche nella rideterminazione esecutiva della pena per continuazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione opera una reformatio in peius sui singoli segmenti di pena rispetto alla sentenza di cognizione, la decisione è annullabile e il procedimento deve essere rinviato per nuovo calcolo conforme ai principi indicati.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non esime il giudice dell'esecuzione dall'obbligo di rispettare le determinazioni concrete già operate dal giudice della cognizione; occorre dunque un nuovo trattamento sanzionatorio coerente con la sentenza di condanna precedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.